Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/65: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 22 pagine
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nuovo modello di orario di lavoro annuale è caratterizzato da una marcata estensione dei limiti del tempo di lavoro previsti dalla LL, in chiara contraddizione con il contesto legislativo.
la plateforme rileva una mancanza di disposizioni di validità generale sul lavoro flessibile al di fuori dell’azienda e la necessità di modificare i riferimenti normativi. Tuttavia, poiché riguarda un'ampia categoria di lavoratori e aziende, questo aspetto della flessibilità dovrebbe essere disciplinato da una legge e non da un’ordinanza. Pertanto le associazioni che fanno capo a la plateforme si impegneranno a livello politico per introdurre una nuova regolamentazione.
Un’attuazione a livello di legge della sospesa iniziativa parlamentare 16.414 è appoggiata dall’UDC. In quest’ottica il campo di applicazione limitato della presenta modifica d’ordinanza, pur rappresentando un passo nella direzione giusta, non tiene equamente conto della richiesta centrale dell’iniziativa parlamentare.
Allianz denkplatz schweiz, asut, digitalswitzerland, EXPERTsuisse, PLR, Forum PMI, USI, Swico e TREUHAND|SUISSE respingono il progetto attuale. Anche per usam la modifica dell’ordinanza è troppo blanda. L’attuale proposta di revisione non soddisfa le richieste formulate: non prevede la possibilità di organizzare l’orario di lavoro settimanale in piena autonomia, si rivolge a una tipologia di aziende troppo circoscritta ed è molto importante che il particolare modello di orario di lavoro annuale proposto non pregiudichi modelli di orario di lavoro annuale esistenti.
Allianz denkplatz schweiz, asut, digitalswitzerland, EXPERTsuisse, USI e Swico sottolineano in particolare che il progetto non è adatto ad attuare l’iniziativa parlamentare 16.414 e non apporta miglioramenti concreti per lavoratori e datori di lavoro che esercitano attività di consulenti ed esperti e auspicano lavorare in modo più moderno e autonomo. Per garantire una soluzione a livello di ordinanza che risponda alla richiesta, legittima e ampiamente sostenuta, di un orario di lavoro annuale autentico e flessibile vanno apportate con urgenza le seguenti modifiche: 1. Coinvolgimento del settore della tecnologia dell’informazione e della comunicazione; 2. Interruzione in autonomia del tempo di riposo da parte del lavoratore (analogamente al servizio di picchetto); e 3. Definizione in autonomia dell’orario di lavoro settimanale da parte del lavoratore in sostituzione del lavoro domenicale disposto dal datore di lavoro. Anche PLR e TREUHAND|SUISSE chiedono con urgenza di liberalizzare le regole sul tempo di riposo e il lavoro domenicale.
ASIB, SSMT, USS, PS, Syna, syndicom, Travail.Suisse, Unia e ASMAC non concordano con il progetto di ordinanza, con motivazioni diverse. Temono in particolare un indebolimento a livello di tutela della salute.
Secondo USS, da un lato viene notevolmente ridimensionata, in termini di contenuto, l’abolizione delle disposizioni sul tempo di lavoro, dall’altro le categorie di lavoratori coinvolte risultano notevolmente ampliate rispetto ai fiduciari e ai revisori contabili originariamente previsti. La versione attuale del nuovo articolo 34a OLL 2 è in contraddizione con il diritto sovraordinato e lo spirito delle eccezioni contemplate dalla OLL 2, che presuppongono una necessità economica o tecnica attestata, urgente e reale.
Syndicom ritiene che le convenzioni basate sui contratti collettivi di lavoro siano più adatte a soddisfare le esigenze di un’azienda o di un settore in materia di orario di lavoro e modelli di orario di lavoro flessibili. Pertanto è necessario privilegiare la soluzione dei contratti collettivi e promuoverne la stipula nel maggior numero possibile di settori che ancora ne sono privi.
Secondo ASIB, l’attuale diritto del lavoro offre sufficienti possibilità di attuare, attraverso il partenariato sociale, una regolamentazione flessibile dell’orario di lavoro a livello aziendale che tenga conto sia delle esigenze delle aziende interessate sia della protezione dei lavoratori.
PS sostiene che il progetto di revisione debba essere rettificato in due punti essenziali. In primo luogo le nuove eccezioni da recepire vanno definite in maniera più precisa e dettagliata. In secondo luogo gli ulteriori requisiti per l’applicazione del nuovo articolo 34a OLL 2 sono eccessivi e contengono in parte concetti vaghi e giuridicamente incomprensibili.
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