Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/65: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 22 pagine

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settori della consulenza in ambito fiscale, della revisione contabile o dell’amministrazione fiduciaria possono occupare secondo il modello di orario di lavoro annuale di cui al capoverso 3 lavoratori adulti che adempiono cumulativamente le seguenti condizioni. Inoltre Travail.Suisse chiede di limitare il nuovo articolo 34a alle aziende di servizi nei settori della revisione contabile e dell’amministrazione fiduciaria e di circoscrivere la consulenza unicamente a quella fiscale.

GE considera i concetti «consulenza aziendale» e «consulenza gestionale» troppo vasti. Secondo GE definizioni che comportano criteri più rigidi, p. es. sul modello del codice NOGA, sono più opportune per delimitare meglio il campo di applicazione.

In riferimento al campo di applicazione aziendale dell’articolo 34a OLL 2, BL formula la seguente richiesta: Nel titolo il concetto di «consulenza» va stralciato e il campo di applicazione descritto con più precisione. Inoltre, la necessità di rendere flessibile l’orario di lavoro deve essere valutata, invece che in funzione delle esigenze del cliente, sulla base di vincoli di calendario attestati. Il campo di applicazione individuale, infine, va limitato e uniformato a quello dell’articolo 73a OLL 1.

Secondo ZH il campo di applicazione aziendale solleva varie domande a livello di esecuzione.

Per GR il testo dell’ordinanza dovrebbe riportare esplicitamente o con una formulazione modificata, che i presupposti di cui alle lettere a. - c. devono essere soddisfatti cumulativamente per evitare qualsiasi malinteso.

BS, FR, NW, SH, VS e l’AIPL sono del parere che non sarà così semplice appellarsi alla prassi relativa all’articolo 73a OLL 1, in quanto molto meno estesa di quella dell’articolo 73b OLL 1. Di conseguenza, secondo BS la SECO dovrebbe essere più concreta nelle sue prescrizioni.

Per SAV/FSA i requisiti formazione superiore, funzione dirigenziale o specialista sono presupposti già inclusi nel reddito lordo annuo superiore a 120 000 franchi e nell’ampia autonomia organizzativa sul lavoro. Inoltre è socialmente sostenibile e attestato in sede legale che da questa categoria di lavoratori sia lecito attendersi orari di lavoro più lunghi.

Secondo GLP la cerchia di lavoratori che hanno la possibilità di convenire un modello di orario di lavoro annuale è definita in modo troppo restrittivo. Giudica sufficiente che la persona occupata disponga di un’ampia autonomia e sia prevalentemente libera di stabilire i propri orari di lavoro.

4.1.1 Capoverso 1 lettera a

Travail.Suisse accoglie con favore che la lettera a riprenda le stesse disposizioni dell’articolo 73a OLL 1.

Secondo ZH, dare la possibilità ai lavoratori vincolati a fasce orarie per «meno della metà del tempo di lavoro» di essere prevalentemente liberi di stabilire i propri orari è una soluzione generosa, tenuto conto delle sue conseguenze di vasta portata. Inoltre una limitazione di queste fasce a due ore sia la mattina sia il pomeriggio è ampiamente diffusa.

GL chiede di stralciare la lettera a senza sostituirla. Ritiene che questo criterio non sia definito con sufficiente chiarezza e dia pertanto adito a una libera interpretazione che va evitata. Anche per GE il concetto di «autonomia» è troppo vago, in quanto l’azienda può facilmente affermare che i suoi dipendenti ne dispongono senza poterlo dimostrare.

CP sottolinea che la lettera a parla di stabilire l’orario di lavoro senza precisare questo concetto. Propone pertanto la seguente formulazione per migliorare la comprensibilità: Dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro e sono liberi di stabilire almeno la metà dei propri orari di lavoro. FER e GEM chiedono di completare come segue la lettera a: Dispongono

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