Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/65: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 22 pagine
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di un’ampia autonomia nel loro lavoro ai sensi dell’articolo 73b OLL 1 e sono liberi di stabilire una parte rilevante dei propri orari di lavoro.
4.1.2 Capoverso 1 lettera b
Secondo GLP non è necessario esigere che la persona in questione rivesta una funzione dirigenziale o sia uno specialista. Queste condizioni sono in genere soddisfatte da chi gode di una grande autonomia e organizza da sé il proprio orario di lavoro.
Per Unia e PS, i nuovi concetti di «specialisti» e lavoratori con «funzioni dirigenziali» sono troppo vaghi e devono almeno essere specificati nelle indicazioni; in caso contrario vengono a mancare i criteri per garantire l’esecuzione e prevenire gli abusi di legge. Anche per GL, Travail.Suisse e SYNA il concetto di specialisti è troppo vago è rischia di essere interpretato arbitrariamente. Per evitare in futuro inutili problemi di delimitazione, chiedono che questo concetto sia stralciato e che la lettera b sia limitata ai lavoratori con funzioni dirigenziali. Per Syna l’alternativa è specificare il concetto di «specialisti» nelle indicazioni.
Anche per GE il concetto di «specialisti» è problematico: Rispetto a una determinata categoria di dipendenti (i non specialisti) non possono infatti esservi che specialisti. Non è chiaro come in una ditta di consulenza possano lavorare dipendenti che non siano specialisti.
Secondo Syndicom, in riferimento ai lavoratori interessati il concetto di «funzione dirigenziale» va specificato o completato in modo che solo i lavoratori di livello dirigenziale superiore rientrino nel campo di applicazione dell’articolo: Ricoprono una funzione dirigenziale superiore o sono specialisti in uno dei settori di cui al capoverso 1... Secondo USS, Syndicom e Unia, il criterio di specialisti va abbinato a quello del titolo di studio. Pertanto richiedono la seguente aggiunta: [...] e dispongono di un titolo di studio almeno (al livello di bachelor,) al livello 6 del quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale o di un titolo di studio universitario equivalente.8
AI, BE, BS, FR, NW, SH, VS e l’AIPL ritengono sia necessario chiarire che le stagiste e gli stagisti di aziende cui questa disposizione si applica non vanno considerati specialisti e pertanto non possono essere occupati in base al modello di orario di lavoro annuale. AI chiede pertanto di integrare in questa disposizione il seguente periodo: [...] La presente disposizione non si applica alle stagiste e agli stagisti.
4.1.3 Capoverso 1 lettera c
BE, BS, FR, GE, GR, NW, SH, SO, TG, VS, ZH e l’AIPL entrano nel merito della definizione del titolo di studio della lettera c e sono del parere che non sia formulata con sufficiente chiarezza. FR, NW, SH, SO, TG, VS, ZH e l’AIPL sostengono che il riferimento a un «titolo di studio universitario equivalente» lascia spazio a interpretazioni e complica il controllo e l’esecuzione della disposizione. ZH ritiene che non sia chiaro quali titoli di studio corrispondano al livello 6 del quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale. Anche BE chiede una concretizzazione sul piano dell’esecuzione.
Per GE il livello di qualifica «livello 6 del quadro nazionale delle qualifiche» solleva l’aspetto dell’equipollenza nei confronti dei lavoratori stranieri. GE è del parere che la verifica dell’equipollenza comporti un notevole onere supplementare per l’autorità di sorveglianza. Ritiene pertanto che debba essere messo a disposizione per lo meno uno strumento pratico,
p. es una tabella di riferimento. GE richiama l’attenzione sul rapporto fra gli «specialisti» della lettera b e le qualifiche richieste alla lettera c: Inoltre, gli specialisti in uno dei settori di cui al capoverso 1 (lett. b) devono obbligatoriamente disporre di una formazione in questo settore; pertanto è legittimo chiedersi cosa apporti il concetto di «specialista» in relazione al requisito di formazione della lettera c. Tutti coloro che soddisfano il livello di formazione della lettera c
8 USS, Syndicom e Unia. 601-15.2-00002 \ COO.2101.104.2.3917405 9/22