Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio · 16 pagine
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Art. 87 Contenuto dell’iscrizione
Nell’articolo 87 viene soppressa la menzione della (prevista) assunzione di beni.
Art. 102 cpv. 1 lett. g e art. 104 lett. q
Originariamente, la legge federale che attua le raccomandazioni del Global Forum prevedeva di assoggettare la società di investimento a capitale variabile (SICAV) alle medesime regole delle società di capitali del CO, il che è però stato successivamente rifiutato. Di conseguenza, le azioni di investitore di una SICAV possono continuare a prendere la forma di azioni al portatore, senza le restrizioni dell’articolo 622 capoverso 1bisCO. Non sono pertanto applicabili e sono abrogati gli articoli 102 capoverso 1 lettera g ORC (notificazione e documenti giustificativi) e 104 lett. q ORC (contenuto dell’iscrizione).
2.3 Titolo 4: Disposizioni concernenti l’iscrizione applicabili a tutte le forme giuridiche
Art. 118a Allegato 3: Moneta
Con la revisione del diritto della società anonima il valore nominale delle azioni non deve più imperativamente essere espresso in franchi poiché il capitale azionario può essere espresso nella valuta più importante per l’attività dell’impresa (art. 621 CO). Vi sono tre presupposti cumulativi: (1) deve trattarsi della moneta estera più importante per l’attività dell’impresa, (2) il capitale azionario deve corrispondere a un controvalore di almeno 100 000 franchi e (3) per la contabilità e la presentazione dei conti deve essere impiegata la stessa moneta. In tal modo si intende creare la necessaria coerenza tra diritto contabile e diritto della società anonima. Il collegamento con il diritto contabile garantisce che la scelta di una moneta straniera per il capitale azionario sia materialmente fondata e che tale moneta sia liberamente convertibile in franchi. Ciò è tuttavia parso eccessivo al Consiglio degli Stati; nell’ambito della procedura parlamentare di appianamento delle divergenze, l’articolo 621 capoverso 2 CO è stato completato in modo tale da permettere al Consiglio federale di stabilire le monete autorizzate. La genesi della pertinente delegazione mostra che il Consiglio federale deve elaborare l’elenco facendo prova di grande cautela. Saranno innanzitutto autorizzati euro e dollaro. Inoltre si vuole dare al Consiglio federale la possibilità di completare con moderazione l’elenco e di modificarlo in seguito in modo agevolato. Il Parlamento non era però del parere di inserire nell’elenco tutte le monete liberamente convertibili in franchi, poiché ciò sarebbe chiaramente contrario ai timori espressi dal Consiglio degli Stati. Sono pertanto state scelte le cinque monete più negoziate al mondo (stato marzo 2020)7. Poiché ne fa parte anche il franco, nell’elenco delle monete autorizzate restano il dollaro statunitense, l’euro, la sterlina britannica e lo yen. Tali monete sono elencate nell’allegato 3. Sono così contemplate le principali monete e si tiene nel contempo conto dei timori del Consiglio degli Stati. Sussiste inoltre la necessaria certezza del diritto perché si tratta di cinque monete stabili e non vi è il rischio che la lista sia costantemente modificata per adeguarla situazioni mutate.
Art. 121 Ufficio di revisione
Cfr. in proposito il commento all’art. 43 cpv. 3 lett. d.
7 https://de.fxssi.com/meist-gehandelten-waehrungen (documento disponibile soltanto in tedesco)