Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio · 16 pagine
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Il capoverso 2 disciplina il contenuto dell’atto pubblico concernente gli accertamenti del consiglio d’amministrazione e la modifica dello statuto. Dalla nuova sistematica del capoverso 2 risulta chiaramente la strutturazione dell’atto pubblico in «accertamenti del consiglio d’amministrazione», «deliberazione sulla modifica dello statuto» e «menzione dei documenti giustificativi e attestazione del pubblico ufficiale». Gli accertamenti del consiglio d’amministrazione sono disciplinati nell’articolo 652g capoverso 1 CO. Il testo dell’ordinanza sul registro di commercio deve corrispondere esattamente al testo del CO. La modifica dello statuto è retta dalla deliberazione dell’assemblea generale (cpv. 1), non va in particolare dimenticata la soppressione di un eventuale margine di variazione del capitale. La soppressione è necessaria anche se la relativa deliberazione dell’assemblea generale non menzione la soppressione (il margine di variazione del capitale decade per legge; art. 653v CO). Per quanto concerne la conferma del pubblico ufficiale, viene fatto notare che finora questi doveva attestare che i documenti giustificativi erano stati esibiti a lui e al consiglio d’amministrazione. L’attestazione che i documenti giustificativi sono stati esibiti anche al consiglio d’amministrazione pone tuttavia spesso un problema se il regolamento d’organizzazione della società prevede che un membro del consiglio d’amministrazione possa deliberare da solo l’accertamento e la modifica dello statuto. Non spetta pertanto al pubblico ufficiale attestare che i documenti giustificativi sono stati esibiti al consiglio d’amministrazione, bensì al consiglio d’amministrazione stesso (nuova lett. a
n. 5). Il consiglio d’amministrazione o il membro abilitato a tal fine è responsabile del fatto che i membri non presenti abbiano conoscenza dei documenti e che la decisione sull’esecuzione dell’aumento di capitale sia sostenuta dal consiglio d’amministrazione. Il pubblico ufficiale menziona semplicemente i documenti giustificativi e attesta che gli sono stati esibiti.
Art. 48 Contenuto dell’iscrizione
L’articolo 48 disciplina il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio in caso di aumento ordinario del capitale.
Ora nella lettera k viene menzionata la soppressione del margine di variazione del capitale (art. 653v; cfr. il commento all’art. 47).
Nel capoverso 2 viene soppressa la (prevista) assunzione di beni come fattispecie qualificata (cfr. il commento all’art. 43).
Sezione 3 Aumento autorizzato del capitale (art. 49 e 50)
L’introduzione del margine di variazione del capitale (art. 653s segg. CO; cfr. il commento all’art. 59a segg.) rende superflue le disposizioni sull’aumento autorizzato del capitale. Un «aumento autorizzato del capitale» può ora essere effettuato nell’ambito di un margine di variazione del capitale; si applicano quindi le relative disposizioni.
Art. 51 Decisione di concessione dell’assemblea generale
L’attuale normativa sull’aumento del capitale con capitale condizionale è in linea di massima mantenuta. Sono effettuati soltanto singoli adeguamenti e precisazioni. Si precisa quindi dal punto di vista linguistico che si tratta di un «aumento con capitale condizionale» e non di un «aumento condizionale del capitale».
Il capoverso 2 è soppresso senza essere sostituito perché il contenuto dello statuto è materia del CO e non dell’ordinanza sul registro di commercio. Tale soppressione non ha però ripercussioni materiali.