Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio · 16 pagine
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CO prevede che tutte le pubblicazioni prescritte dalla legge siano effettuate nel FUSC. Non è pertanto ragionevole esplicitare nuovamente nello statuto che il FUSC è l’organo di pubblicazione. Quindi nello statuto spesso non vi è alcuna disposizione sulle comunicazioni e soltanto il FUSC viene di conseguenza iscritto nel registro di commercio come organo legale di pubblicazione. Pertanto viene precisato che la forma delle comunicazioni della società agli azionisti deve essere imperativamente indicata nello statuto (art. 626 cpv. 1 n. 7 CO). Di conseguenza la forma delle comunicazioni della società agli azionisti va imperativamente iscritta nel registro di commercio.
I capoversi 2 e 3 sono modificati perché la (prevista) assunzione di beni non costituisce più una fattispecie qualificata nell’ambito della costituzione (cfr. commenti all’art. 43).
Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi
Il diritto attuale concede un termine di tre mesi al consiglio d’amministrazione per eseguire l’aumento ordinario del capitale. Nella prassi tale termine si rivela spesso troppo breve. La revisione del diritto della società anonima prevede pertanto un termine di sei mesi (art. 650 cpv. 3). Il termine di cui all’articolo 46 capoverso 1 è adeguato di conseguenza.
Nel capoverso 2 la terminologia dell’ordinanza sul registro di commercio è adeguata alla legge sulle banche anche in italiano (cfr. il commento all’art. 43).
Il capoverso 3 tiene conto del fatto che l’assunzione di beni (prevista) non costituisce più una fattispecie qualificata (cfr. commento all’art. 43). Per quanto concerne la nuova formulazione della lettera c si rinvia all’articolo 43. Nella lettera d sono inoltre disciplinate le condizioni per un aumento ordinario del capitale mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile. La base legale per tale conversione si trova all’articolo 652d CO. La prova della copertura dell’ammontare è addotta con il conto annuale nella versione approvata dall’assemblea generale e verificata da un revisore abilitato. Occorre un conto intermedio verificato se, al momento della deliberazione dell’assemblea generale, la data di chiusura del bilancio risale a più di sei mesi. La relazione di revisione va presentata insieme al conto annuale o al conto intermedio.
Per quanto concerne l’adeguamento linguistico del capoverso 4 si rinvia al commento all’articolo 43.
Art. 47 Atti pubblici
L’articolo 47 capoverso 1 disciplina il contenuto dell’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale. Il contenuto è modellato sull’articolo 650 capoverso 2 CO. Il tenore dell’ordinanza sul registro di commercio è adeguato al tenore del CO. Per motivi relativi alla certezza del diritto è ragionevole allineare esattamente la terminologia dell’ordinanza sul registro di commercio a quella del CO. Per motivi di chiarezza l’ordine seguito nel CO va inoltre ripreso nell’ordinanza sul registro di commercio. La maggior parte delle modifiche sono pertanto di mera natura formale senza conseguenze materiali. La (prevista) assunzione di beni è eliminata dall’articolo 47 perché non costituisce più una fattispecie qualificata di aumento del capitale. A tal fine, sono esplicitamente ripresi la liberazione mediante compensazione con un credito e la conversione di capitale proprio liberamente disponibile. Nella lettera k è menzionata la soppressione di un eventuale margine di variazione del capitale (art. 653s segg. CO). La soppressione poggia sull’articolo 653v CO, secondo cui la deliberazione relativa al margine di variazione del capitale decade se l’assemblea generale delibera un aumento del capitale azionario quando vi è un margine di variazione del capitale. Secondo il tenore dell’articolo 653v CO una deliberazione esplicita dell’assemblea generale sulla soppressione non è necessaria. Una tale deliberazione è tuttavia opportuna per evitare di dimenticare la soppressione nell’ambito della successiva modifica dello statuto da parte del consiglio d’amministrazione.