Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/9: Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio · 16 pagine
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Art. 52 Accertamenti e modifica statutaria del consiglio d’amministrazione
Le modifiche del capoverso 1 sono puramente linguistiche e non hanno alcuna conseguenza materiale (cfr. il commento all’art. 43).
Il contenuto dell’atto pubblico sugli accertamenti e sulla modifica dello statuto da parte del consiglio d’amministrazione è disciplinato nell’articolo 653g CO. Nell’articolo 52 capoverso 2 devono essere impiegate esattamente le stesse formulazioni. Le modifiche nella lettera a numeri 1–3 sono di natura puramente linguistica e non hanno conseguenze materiali. Dalla lettera a numero 4 e dalla lettera c risulta che il consiglio d’amministrazione deve accertare che gli sono stati esibiti i documenti giustificativi su cui si fonda l’aumento di capitale. Il pubblico ufficiale menziona a sua volta i documenti giustificativi e attesta che gli sono stati esibiti (cfr. il commento all’art. 47).
Art. 53 Abrogazione o modifica della disposizione statutaria sull’aumento con capi-
tale condizionale
L’articolo 53 è precisato in modo tale da disciplinare, oltre all’abrogazione della disposizione statutaria sull’aumento con capitale condizionale, anche la modifica di tale disposizione statutaria (cfr. art. 653i CO). Il testo del capoverso 1 riprende esattamente quello dell’articolo 653i CO.
In linea di massima il capoverso 2 corrisponde al capoverso 2 vigente. Nella lettera a è precisato che la disposizione statutaria non può essere soltanto abrogata ma anche modificata. La modifica della lettera b è di natura puramente linguistica (cfr. il commento all’art. 43).
Il capoverso 3 disciplina il contenuto dell’atto pubblico contenente la deliberazione del consiglio d’amministrazione sull’abrogazione o sulla modifica della disposizione statutaria concernente l’aumento con capitale condizionale. L’ufficio del registro di commercio esamina se l’attestazione del perito revisore abilitato contiene le indicazioni necessarie. Non è quindi più necessario il relativo accertamento del pubblico ufficiale (cfr. art. 653i CO).
Il capoverso 4 precisa nuovamente che la disposizione sull’aumento di capitale con capitale condizionale può essere modificata o abrogata.
Art. 54 Conferimenti ulteriori
Il conferimento ulteriore rimane in via di principio immutato (art. 643b CO). Sono effettuati diversi adeguamenti in relazione con le modifiche delle disposizioni sulla costituzione e sul capitale.
Nel capoverso 1 lettera c, la nozione di «istituto bancario» è sostituita con quella di «banca» (cfr. il commento all’art. 43) soltanto nella versione tedesca. Nella lettera d la conversione di capitale proprio liberamente disponibile è formulata conformemente all’articolo 652d CO. E infine nella lettera e viene soppressa la (prevista) assunzione di beni (cfr. il commento all’art. 43).
Anche la formulazione del capoverso 2 è ora in sintonia con le rimanenti disposizioni sul capitale. Occorre menzionare esplicitamente che anche in caso di liberazione successiva il pubblico ufficiale può soltanto attestare che i documenti giustificativi gli sono stati esibiti, mentre il consiglio d’amministrazione deve accertare che i documenti giustificativi sono stati esibiti a quest’ultimo (cfr. il commento all’art. 47). Nelle lettere b ed e la (prevista) assunzione di beni è soppressa (cfr. il commento all’art. 43).
Pure nel capoverso 3 è soppressa la menzione della (prevista) assunzione di beni (cfr. il commento all’art. 43).