Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/92: Revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (adattamento delle disposizioni del servizio universale) · 19 pagine
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Revisione dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (adattamento delle disposizioni del servizio universale)
Osservazioni sulla strategia in materia di banda ultra larga I Cantoni FR, TI e UR nonché ACS, asut, CGCA, ComCom, digitalswitzerland, Glasfasernetz, SAB, Schluein, SUISSEDIGITAL, Surselva, Swico, Swisscom, Trun e Viamala fanno notare che
l'aumento della larghezza minima di banda nel servizio universale non è una soluzione sostenibile per adempiere la richiesta politica di disporre di una rete a banda ultra larga su tutto il territorio. Pertanto esigono che venga elaborata e attuata a breve termine una strategia nazionale in materia di banda ultra larga e che la legge sia modificata di conseguenza. ACS e COMCO chiedono anche di essere coinvolti nell'elaborazione della strategia. Il Cantone UR nonché SAB, Schluein, Surselva, Trun e Viamala si aspettano che il Consiglio federale presenti la strategia entro fine 2022. La ComCom aggiunge che deve essere assolutamente evitato il continuo e rapido aumento graduale della velocità dell'accesso a Internet nel servizio universale. I Cantoni FR, TI, UR nonché CGCA chiedono che la strategia in materia di banda ultra larga sia elaborata sostenendo finanziariamente i Cantoni e i Comuni e incoraggiandoli nei propri sforzi a favore dello sviluppo di reti ad alta velocità.
Secondo economiesuisse e Glasfasernetz, il servizio universale non costituisce sostanzialmente lo strumento adeguato per incentivare l'ampliamento della banda ultra larga poiché rappresenta
esplicitamente un'offerta minima e non un servizio completo conforme al mercato. Tuttavia
riconoscono che l'estensione proposta del servizio universale è attualmente una soluzione pragmatica e affermano che continuerebbero a sostenere questo passo intermedio verso la promozione
sostenibile della banda ultra larga, a condizione che le misure siano applicate in maniera coerente e praticabile.
3 Commenti alle singole disposizioni
Articolo 14a Principio
Swisscom condivide l'esigenza di definire in maniera più concreta nella P-OST cosa s'intende per offerta del servizio universale. Ritiene che l'articolo 14a P-OST abbia una portata troppo limitata,
poiché non considera in particolare che gli obblighi del concessionario del servizio universale di cui alla sezione 2 non si riferiscono unicamente ai contratti di prestazione ma comprendono anche diverse disposizioni sul collegamento universale basato sull’IP. Vanno menzionate le disposizioni relative al punto d'entrata nell'edificio (art. 17 OST), alla qualità del collegamento (art. 21 cpv. 1 lett. a OST) o al punto terminale di rete (PTA concernenti le interfacce del servizio universale). Per questo motivo Swisscom propone di stralciare l'articolo 14a P-OST e di regolamentare i limiti dell’offerta del servizio universale nell'articolo 16 P-OST.
Articolo 14b Sussidiarietà
Fondamentalmente il Cantone AR nonché ACS, ComCom, pvl, SUISSEDIGITAL, Sunrise UPC e USC sono d’accordo con l'introduzione del principio della sussidiarietà. Il Cantone UR nonché SAB, Schluein, Surselva, Trun e Viamala sono disposti a sostenere il cambio di paradigma relativo al principio della sussidiarietà se in compenso viene offerta una prestazione minima di 80 Mbit/s su tutto il territorio. L'articolo 14b P-OST non viene inteso come divieto per il titolare della concessione del servizio universale di offrire prestazioni supplementari di alto livello in una zona già allacciata con una velocità di 80 Mbit/s. Ciò è reso chiaro dal rimando specifico all'articolo 14a P-OST. Una precisazione nel rapporto esplicativo risulterebbe utile per evitare equivoci.
In linea di massima anche il Cantone SZ nonché asut, CP, CVCI, digitalswitzerland,
economiesuisse, Glasfasernetz, PSS, Salt, Swico, Swisscom, Travail.Suisse, UDC e Unione
sindacale svizzera condividono il principio della sussidiarietà. Al posto del divieto di collegamento o di fornitura richiedono una disposizione potestativa oppure la possibilità di rinunciare alla fornitura. Pertanto il concessionario del servizio universale dovrebbe poter rinunciare al collegamento o non fornirne uno se è disponibile un'offerta comparabile sul mercato. Tuttavia, il divieto previsto è in contrasto con il mercato completamente liberalizzato.