Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/92: Revisione dell’Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (adattamento delle disposizioni del servizio universale) · 19 pagine
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Revisione dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (adattamento delle disposizioni del servizio universale)
Il Cantone SZ nonché asut, digitalswitzerland, economiesuisse, PSS, UDC, Unione sindacale
svizzera e Swisscom ritengono che tale divieto manchi inoltre di una base legale sufficiente.
Pertanto, secondo asut, digitalswitzerland e Swisscom l'articolo 14b P-OST andrebbe stralciato e il principio della sussidiarietà dovrebbe essere integrato nell'articolo 16 capoverso 2 P-OST come rinuncia all'offerta. Swisscom sottolinea che, conformemente all'attuale articolo 16 capoverso 2 lettera b OST, il concessionario del servizio universale ha il diritto di rinunciare a mettere a
disposizione un servizio di accesso a Internet. Aumentando in modo considerevole la larghezza minima di banda, questo diritto assume inequivocabilmente un'importanza più grande. Swisscom dovrebbe usufruirne maggiormente.
La COMCO considera accettabile il rischio di effetti negativi sulla concorrenza derivanti dall’offerta di 80 Mbit/s grazie alle misure di protezione previste, come il rafforzamento del principio della
sussidiarietà.
Secondo l'UDC, il concessionario deve poter anche fornire a proprie spese un collegamento al di fuori del suo mandato di servizio universale, anche se è già disponibile un'alternativa. Per tale ragione sostiene che il primo periodo dell'articolo 14b P-OST debba essere stralciato. Tuttavia, in tale contesto pare opportuno prevedere il divieto di far valere i costi di collegamento nel quadro di un'indennità finanziaria secondo l'articolo 19 capoverso 1 LTC.
Salt reputa che la sussidiarietà non debba limitarsi a un'offerta comparabile, né a un collegamento di rete fissa. Come unico criterio va considerata la larghezza di banda disponibile. L'articolo 14b P-OST va adeguato in relazione alle larghezze di banda definite nell'articolo 15 P-OST. Secondo gli obblighi legati al servizio universale, se le condizioni sono rispettate, il concessionario del servizio universale non deve fornire un collegamento; neanche Salt ritiene che un divieto sia la soluzione ideale.
Al contrario, secondo la ComCom è molto riduttivo che soltanto i collegamenti disponibili e attivi siano considerati comparabili. Propone pertanto di incaricare l'UFCOM di determinare in una direttiva cosa s’intenda con offerta comparabile e di quali altri aspetti debba tenere conto il concessionario del servizio universale per valutare la disponibilità. Anche SKS è del parere che non sia sufficientemente regolamentata la fattispecie in cui un fornitore alternativo pianifica (procedura di autorizzazione per opere di ingegneria civile, ecc.) o costruisce un tale collegamento ma non lo ha ancora completato. Occorre verificare se per una decisione rapida e conveniente di questo tipo siano necessari strumenti e procedure alternativi.
Secondo il Cantone FR nel rapporto esplicativo mancano dati più precisi ed esempi per chiarire cosa intenda il legislatore con «offerta comparabile». Pertanto è difficile esprimersi su questo articolo. In relazione all'articolo 14b P-OST ritiene che siano da preferire le tecnologie passive, in particolare per motivi legati alla prevenzione, alla politica sanitaria e all'efficienza energetica.
Il CP si chiede anche come sarebbe possibile controllare in modo efficiente un divieto di questo tipo.
Articolo 15 Prestazioni del servizio universale
Capoverso 1
Lettera a
In sostanza, Swisscom riconosce il carattere degno di protezione del servizio, sebbene la
concorrenza nel settore dei servizi telefonici pubblici continui a essere rilevante. Salt fa notare che attualmente sul mercato sono già presenti numerose offerte con la tecnologia VoIP e che è necessario adeguare l'articolo di conseguenza.