Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/94: Decreti federali concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2023/ 2024 · 24 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di intervenire e obiettivi
1.1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera
Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha adottato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni.1 A seguito di tale decisione, il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito «Forum globale») ha invitato un centinaio di Stati e territori – tutti Paesi industrializzati o in via di sviluppo con una piazza finanziaria internazionale – a impegnarsi a favore dell’attuazione del nuovo standard e a effettuare il primo scambio di informazioni relative ai conti finanziari nel 2017 o nel 2018 («committed jurisdictions»). Nel contempo tali Stati e territori sono stati posti dinanzi all’aspettativa di attuare lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati e territori che hanno espresso un interesse al riguardo e che rispettano i requisiti dello standard globale in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati (cosiddetti «interested appropriate partners»).2
L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato i mandati di negoziazione per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’UE (primo mandato) e gli Stati Uniti così come con altri Stati (secondo mandato). Parallelamente la Svizzera si è impegnata politicamente nei confronti del Forum globale, fatte salve le procedure parlamentari interne di approvazione, a introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 2017 e a effettuare nel 2018 con gli Stati partner il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari.
In Svizzera, le basi legali per l’attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Si tratta della Convenzione del 25 gennaio 19883 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull’assistenza amministrativa»), dell’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20144 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA; di seguito «Accordo SAI»), della legge federale del 18 dicembre 20155 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e dell’ordinanza del 23 novembre 20166 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.
Contestualmente all’introduzione delle basi legali, il 1° gennaio 2017 è stato introdotto lo scambio automatico di informazioni con i primi 38 Stati partner, tra i quali tutti gli Stati membri dell’UE e gli Stati dell’AELS, diversi Stati e territori con piazze finanziarie importanti e gli Stati dell’OCSE vicini alla Svizzera. Nell’autunno 2018 è avvenuto il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari con questi Stati partner. Nel dicembre 2017 il Parlamento ha approvato i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con altri 41 Stati e territori. Nel dicembre 2018 il Parlamento ha adottato i decreti federali con 10 Stati partner, nel dicembre 2019 con 18 Stati partner e nel marzo 2020 con uno Stato partner.7 Pertanto, la Svizzera conta una rete di 102 Stati partner con cui ha attivato lo scambio automatico di informazioni e con cui vengono scambiati dati relativi a conti finanziari. Con sei Stati partner lo scambio automatico di informazioni non è ancora stato attivato perché non soddisfano i requisiti dello standard dell’OCSE o perché non hanno mani-
1www.oecd.org/tax/transparency/documents/whatisthemultilateralcompetentauthorityagreement.htm
2www.oecd.org/tax/transparency/documents/AEOI-terms-of-reference.pdf, in particolare pag. 2
3 RS 0.652.1
4 RS 0.653.1
5 RS 653.1
6 RS 653.11
7 L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner è avvenuto finora sulla base dei seguenti affari: - 15.081 (Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE. Modifica); - 16.057 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Repubblica di Corea); - 17.040 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019); - 18.055 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong e con altri Stati partner); - 19.033 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021).