Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/94: Decreti federali concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2023/ 2024 · 24 pagine
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festato un interesse per lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera. Con il presente progetto la Svizzera estenderebbe la propria rete a tutti i 120 Stati e territori8 che finora hanno manifestato un interesse per l’introduzione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni e che hanno indicato una data per la sua attuazione.
1.1.2 Sviluppi internazionali recenti
Il Forum globale esegue diversi processi di valutazione tra pari («peer-review») allo scopo di verificare se gli Stati partner hanno attuato lo scambio automatico di informazioni in conformità con lo standard. Il momento e il contenuto di tali verifiche sono definiti così da poter valutare in modo oggettivo e significativo i relativi requisiti:
(i) verifiche volte ad assicurare che gli Stati e i territori partecipanti adempiano i requisiti giuridici e operativi in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati: in considerazione della sensibilità delle informazioni sui contribuenti che vengono scambiate, il Forum globale esegue tali verifiche prima dell’inizio dello scambio. Ciò consente il riconoscimento tempestivo di eventuali lacune, dando modo ai Paesi di colmarle prima dello scambio. All’occorrenza il Forum globale offre il proprio supporto nella risoluzione di eventuali problemi. Una volta avviato lo scambio di informazioni, il Forum globale esegue ulteriori verifiche relativamente alle misure adottate in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, al fine di assicurare continuativamente l’adempimento dello standard. Ora dispone anche di un meccanismo consolidato che permette di intervenire sulle infrazioni contro la confidenzialità e la sicurezza dei dati. La verifica del 2016 relativa alla Svizzera è stata soddisfacente. La prossima verifica avrà luogo nel 2° trimestre del 2024.
(ii) Valutazioni tra pari del quadro giuridico relativo all’attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni: queste valutazioni riguardano il quadro giuridico nazionale e internazionale per l’attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni, e ne garantiscono la completezza e la conformità ai requisiti dello standard. Gli esiti delle valutazioni tra pari costituiscono il cardine del rapporto del 2020. A causa delle deroghe all’obbligo di comunicazione non conformi allo standard, il quadro giuridico della Svizzera è stato giudicato «in place but needs improvement».
(iii) Valutazioni tra pari dell’efficacia dell’attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni da parte di singoli Stati partner nella prassi, ivi compreso il quadro giuridico operativo volto ad assicurare il rispetto sia degli obblighi da parte degli istituti finanziari sia dei sistemi e processi per la trasmissione delle informazioni: il Forum globale sta attualmente svolgendo le verifiche dell’efficacia, che si concluderanno nel 2022. La bozza del rapporto attesta alla Svizzera un’attuazione corretta dello scambio automatico di informazioni nella prassi (conferendole il miglior giudizio possibile, ossia «on track»).
Secondo i «Terms of Reference» la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni è un elemento di valutazione importante.9 Gli Stati e i territori che non hanno introdotto lo scambio automatico di informazioni appena gli Stati partner idonei interessati hanno manifestato il proprio interesse in tal senso, ricevono una raccomandazione. Qualora uno Stato o un territorio non ottemperasse adeguatamente alle raccomandazioni formulate dal Forum globale, ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sul giudizio delle valutazioni tra pari concernenti lo scambio automatico di informazioni.
In virtù di un mandato del G20, l’OCSE ha definito i criteri10 con cui identificare gli Stati partner che non hanno attuato in modo soddisfacente gli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale. Anche la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni e la disponibilità a
8 Con i Paesi Bassi la Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni in virtù dell’Accordo sullo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l’UE. I Comuni d’oltremare (Bonaire, Saba e Sant’Eustachio) non sono considerati territori dell’UE, ragione per cui lo scambio automatico di informazioni con questi territori avviene sulla base dell’Accordo SAI. I Paesi Bassi contano pertanto come due Stati e/o territori.
9 2016 Terms of Reference to monitor and review progress towards transparency and exchange of information on request for tax purposes, C.2, note 32; www.oecd.org/tax/transparency/documents/terms-of-reference.pdf
10 www.consilium.europa.eu/media/37247/buenos_aires_leaders_declaration.pdf; n. 26.