Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/94: Decreti federali concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2023/ 2024 · 24 pagine
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introdurre lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati partner interessati e idonei («substantially all interested appropriate partners») costituisce un criterio essenziale per non figurare sulla lista del G-20/OCSE degli Stati non cooperativi.
Anche l’UE ha elaborato una procedura analoga, secondo la quale, in caso di mancato adempimento dei criteri menzionati, gli Stati e i territori non cooperativi sono inseriti nella lista UE delle Giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (lista dell’UE).11 Gli Stati e i territori la cui rete di Stati partner a fine 2019 non comprendeva tutti gli Stati partner idonei interessati e che non introducono lo scambio automatico di informazioni con tutti questi Stati partner entro il termine previsto rischiano di essere considerati non cooperativi.
Il rapporto di verifica «Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020»12 contiene per la prima volta tutte le conclusioni cui sono giunte le valutazioni tra pari sul quadro giuridico creato dai singoli Stati partner per attuare lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni. I risultati riguardano i 100 Stati partner che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2017 o dal 2018. Dal rapporto emerge che la maggior parte degli Stati e dei territori ha mantenuto l’impegno di attuare lo scambio automatico di informazioni al più tardi dal 2018. Solo pochi Stati e territori non hanno rispettato l’impegno preso e sono ora considerati non cooperativi.
Nel 2019 86 Stati partner si sono scambiati informazioni su 84 milioni di conti finanziari per un valore complessivo di circa 10 miliardi di euro. Ciò dimostra la crescente importanza dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni. Nonostante la pandemia, nel 2020 oltre 100 Stati partner si sono scambiati reciprocamente informazioni relative a conti finanziari e la rete delle relazioni bilaterali di scambio è aumentata del 15 per cento a circa 7000 relazioni.13
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
1.2.1 Prossimi Stati partner per lo scambio automatico di informazioni
Alla luce degli sviluppi internazionali, il Consiglio federale propone di estendere la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni agli Stati e ai territori che si dichiarano favorevoli ad attuare lo standard globale e che nei confronti del Forum globale hanno indicato come data vincolante per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni al massimo il 2023. Nello specifico si tratta dei seguenti 12 Stati e i territori: Ecuador, Georgia, Giamaica, Giordania, Kenya, Marocco, Moldavia, Montenegro, Nuova Caledonia, Thailandia, Uganda e Ucraina. Affinché lo scambio automatico di informazioni possa entrare in vigore con questi nuovi Stati partner il 1º gennaio 2023 e il primo scambio di dati possa avvenire l’anno successivo, il Parlamento deve poter approvare il progetto entro il 2022.
La Giordania, il Montenegro e la Thailandia sono oggetto della procedura del Forum globale che prevede l’identificazione degli Stati rilevanti ai fini dell’attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni (cosiddette «jurisdictions of relevance»). Questi Paesi beneficiano del vantaggio concorrenziale di non aver finora partecipato allo scambio automatico di informazioni, ragione per cui il Forum globale li avrebbe esortati ad attuarlo entro un termine stabilito. Per evitare tale la procedura, questi Stati si sono nel frattempo impegnati spontaneamente ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2023.
Tutte le «committed jurisdictions» che hanno comunicato un quadro temporale per lo scambio automatico di informazioni possono essere incluse nella rete di Stati partner per lo scambio automa-
11 Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes (2021/C 66/10); www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/.
12 www.oecd.org/tax/peer-review-of-the-automatic-exchange-of-financial-account-information-2020-175eeff4-en.htm
13 Gli elenchi delle relazioni per lo scambio automatico di informazioni attivate bilateralmente sono consultabili all’indirizzo www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/.