Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/94: Decreti federali concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2023/ 2024 · 24 pagine
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l’estensione dello scambio automatico di informazioni ai nuovi Stati partner proposti non dovrebbe comportare sostanziali maggiori oneri.
3.3 Attuazione
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono le informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Quest’ultima inoltra i dati in forma cifrata alle autorità competenti dello Stato partner mediante una piattaforma di scambio commissionata dall’OCSE. Viceversa, essa riceve le informazioni sulle persone assoggettate a imposta in Svizzera che hanno un conto in uno Stato partner. L’AFC mette i dati ricevuti a disposizione dei Cantoni, che a loro volta possono utilizzare le informazioni nel quadro della procedura di tassazione.
Da settembre 2018 la Svizzera scambia annualmente informazioni relative a conti finanziari con i primi Stati partner. Finora lo scambio di dati è andato a buon fine. Nel caso del reciproco scambio automatico di informazioni, l’invio dei dati è stato coordinato con i partner. La trasmissione dei dati è avvenuta con il «Common Transmission System» dell’OCSE, sistema che è stato potenziato a livello tecnico.
4 Commento ai singoli articoli
I decreti federali in virtù dei quali sarà introdotto lo scambio automatico di informazioni con Ecuador, Georgia, Giamaica, Giordania, Kenya, Marocco, Moldavia, Montenegro, Nuova Caledonia, Thailandia, Uganda e Ucraina si rifanno ai decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con gli attuali Stati partner.
Art. 1
Con la presente disposizione, il Parlamento autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI che gli Stati e i territori proposti nel presente progetto devono figurare nell’elenco delle Giurisdizioni con le quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). Il Parlamento delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni relative ai conti finanziari sono scambiate (cpv. 2).
L’attivazione dello scambio automatico di informazioni obbliga gli istituti finanziari degli Stati partner a raccogliere e comunicare alle autorità competenti, dal momento della notifica, le informazioni relative ai conti di persone residenti negli Stati partner in questione, conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni dell’OCSE.
Art. 2
Il decreto federale del 6 dicembre 201723 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 definisce i criteri per la verifica che il Consiglio federale deve eseguire prima di avviare il primo scambio di dati e disciplina l’iter procedurale. Con un rimando a questo decreto federale si assicura che anche i nuovi Stati partner siano oggetto di una verifica atta a garantire l’adempimento dei requisiti necessari per l’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni. Concretamente, anche dopo l’attivazione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati partner, prima di avviare il primo scambio di dati, il Consiglio federale verificherà nuovamente se tali Stati partner, con i quali lo scambio automatico di informazioni deve avvenire su base reciproca, soddisfino le prescrizioni dello standard. Qualora dalla verifica risultasse che in uno Stato partner l’attuazione dello scambio automatico di informazioni non è conforme allo standard, il Consiglio federale potrà sospendere lo scambio di dati con tale Stato partner.
Dopo il primo scambio di dati, tale verifica dovrà essere ripetuta periodicamente, in funzione dei rischi. Nel caso degli Stati e dei territori per i quali non si applica reciprocità, occorrerà verificare in particolare se le rispettive notifiche siano ancora valide.
23 FF 2018 41