Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/94: Decreti federali concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2023/ 2024 · 24 pagine
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6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
I disegni di decreto federale si fondano sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri.
Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un’ingerenza nella sfera privata, in particolare nel diritto all’autodeterminazione informativa. Tuttavia, i requisiti costituzionali previsti dall’articolo 36 Cost. per la restrizione dei diritti fondamentali sono soddisfatti, considerato che trovano una base legale nella LSAI e lo scambio automatico di informazioni costituisce una misura opportuna e necessaria per garantire la conformità fiscale dei clienti esteri, il riconoscimento internazionale e la competitività della piazza finanziaria svizzera. Mediante la garanzia della via giudiziaria, concretizzata nell’articolo 19 LSAI, per le persone interessate dallo scambio di dati sono altresì adempiuti i diritti di accesso e di rettifica conferiti dalla legislazione sulla protezione dei dati, nonché il diritto all’emanazione di una decisione.30
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni non ha alcun effetto sulle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in essere con gli Stati partner seguenti:
- Ecuador (Convenzione del 28 novembre 199431 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
dell’Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo del 26 luglio 2017]);
- Georgia (Convenzione del 15 giugno 202132 tra la Confederazione Svizzera e la Georgia per
evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo]);
- Giamaica (Convenzione del 6 dicembre 199433 tra la Confederazione Svizzera e la Giamaica
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito);
- Kenya (Scambio di note del 26 febbraio/30 ottobre 197334 tra la Svizzera e il Kenya concernente
l’imposizione delle imprese di navigazione aerea);
- Marocco (Convenzione del 31 marzo 199335 tra il Consiglio federale svizzero e il governo del
Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito);
- Moldavia (Convenzione del 13 gennaio 199936 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica di Moldavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio);
- Montenegro (Convenzione del 13 aprile 200537 tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio
dei Ministri della Serbia e Montenegro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio);
- Thailandia (Convenzione del 12 febbraio 199638 tra la Confederazione Svizzera e il Regno della
Thailandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito);
- Ucraina (Convenzione del 30 ottobre 200039 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
dell’Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio).
Per procedere allo scambio automatico di informazioni, la Svizzera e i nuovi Stati partner potranno avvalersi della Convenzione sull’assistenza amministrativa, del Accordo SAI multilaterale e dell’attivazione bilaterale, a condizione che siano in vigore e applicabili.
30Cfr. breve perizia del 13.8.2015 del prof. dr. iur. René Matteotti sulla conformità costituzionale dello scambio automatico di informa-
zioni: biblio.parlament.ch/e-docs/383331.pdf.