Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/94: Decreti federali concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2023/ 2024 · 24 pagine

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i fornitori svizzeri di servizi finanziari che operano all’estero. In questo modo le misure proposte servono a garantire gli obiettivi generali della partecipazione allo scambio automatico di informazioni e danno un contributo essenziale alla reputazione della piazza finanziaria svizzera. Inoltre, l’attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2023/2024 con gli Stati partner proposti sottolinea l’impegno della Svizzera nell’ambito della trasparenza fiscale.

Il progetto ha solo un effetto marginale sulle imprese e sulle persone che risiedono fiscalmente in Svizzera e che detengono un conto finanziario in uno degli Stati partner proposti. Nei confronti del proprio istituto finanziario estero devono presentare le informazioni o le spiegazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica. Al contrario, i circa

7500 istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono raccogliere, elaborare e comunicare le informazioni relative ai conti finanziari delle persone fiscalmente residenti negli Stati partner. Il progetto non allarga la cerchia degli istituti tenuti alla comunicazione ai sensi dello scambio automatico di informazioni e gli istituti finanziari interessati dispongono già da diversi anni dell’infrastruttura e dei processi necessari. Per questo motivo, nonostante l’inclusione di questi ulteriori Stati partner, i costi supplementari sopportati sotto forma di costi di introduzione una tantum e di costi d’esercizio ricorrenti dovrebbero risultare modesti.

Per quanto concerne le ripercussioni sulla competitività, occorre tenere presente che lo scambio automatico di informazioni è uno standard internazionale, applicato secondo regole uniformi dagli Stati e dai territori partecipanti. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica quindi la piazza finanziaria svizzera in termini di competitività rispetto ad altre piazze finanziarie. Lo scambio automatico di informazioni e la sua estensione indeboliscono tuttavia, nel tempo, il posizionamento della piazza finanziaria svizzera rispetto alla concorrenza. In particolare, sono ipotizzabili minori introiti per le banche che esercitano attività transfrontaliere, se si verificassero deflussi di denaro dalla Svizzera a causa dell’estensione dello scambio automatico di informazioni. Tuttavia, le stime sull’andamento dei patrimoni offshore amministrati in Svizzera evidenziano un’evoluzione positiva a seguito dell’emanazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni nel 2014, anche se la quota di mercato della Svizzera ha registrato una contrazione.28 Appare dunque improbabile che la proposta di estensione dello scambio automatico di informazioni comporti un deflusso significativo dei patrimoni della clientela. Una tale evoluzione sarebbe da escludere in particolare perché i nuovi Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni presentano una minore rilevanza economica e – fatta eccezione per il Kenya, che è interessato a migliorare l’accesso al mercato per i fornitori svizzeri di servizi finanziari – rappresentano mercati di sbocco meno importanti per i servizi finanziari transfrontalieri rispetto agli attuali Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Tuttavia, a medio termine lo scambio automatico di informazioni dovrebbe determinare un livellamento della concorrenza internazionale, grazie al quale verrebbe a crearsi un contesto favorevole per la piazza finanziaria svizzera, in cui i vantaggi competitivi del Paese (stabilità politica, moneta forte e stabile, capitale umano) recherebbero a lungo termine beneficio.

Il progetto non dovrebbe avere ripercussioni dirette sulla crescita, sul grado di occupazione, sui prezzi e sul livello salariale in Svizzera.

5.4 Ripercussioni per la società

Si osserva che le misure adottate per accrescere la trasparenza fiscale a livello internazionale contribuiscono anche a migliorare l’adempimento fiscale in Svizzera, come dimostra l’elevato numero di autodenunce esenti da pena presentate prima dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni.29

28 Associazione svizzera dei banchieri (2018): Banking Barometer 2018, pag. 49, consultabile all’indirizzo www.swissbanking.org/en/services/library/studies-reports; Boston Consulting Group (2014): Global Wealth 2014, pag. 10, consultabile all’indirizzo image-src.bcg.com/Images/Riding_a_Wave_of_Growth_Jun_2014_tcm20-74487.pdf; Boston Consulting Group (2021): Global Wealth 2021, pag. 10, consultabile all’indirizzo web-assets.bcg.com/d4/47/64895c544486a7411b06ba4099f2/bcg-global-wealth- 2021-jun-2021.pdf.

29 Secondo quanto comunicato dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni, l’importo degli averi non dichiarati emersi a partire dall’1.1.2010 grazie alle autodenunce ammontava a fine 2020 a circa 71,4 miliardi di franchi. Va tenuto conto che i dati sono in parte aggiornati al 31.12.2019, in parte basati su stime, e in alcuni Cantoni comprendono i patrimoni detenuti all’estero, mentre in altri no.