Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/94: Decreti federali concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2023/ 2024 · 24 pagine
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mata il 3 ottobre 2019 ed è entrata in vigore il 1° maggio 2020. Il Montenegro non ha ancora firmato l’Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI.
Confidenzialità e sicurezza dei dati in Montenegro
Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Montenegro.
Il Montenegro ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1B (scambio non reciproco di informazioni), che è entrato in vigore il 28 marzo 2018. Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
Durante il primo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda non è stato possibile tenere in considerazione il Montenegro, motivo per cui non è possibile esprimere giudizi sulla conformità del quadro giuridico e regolatorio di questo Paese con lo standard per lo scambio di informazioni su domanda né sull’attuazione pratica dello standard. Queste verifiche si svolgeranno per il Montenegro nel secondo ciclo di valutazione, previsto per il 2023.
Il Montenegro è membro dell’Inclusive Framework on BEPS.
La legge 79/08 e 70/09 per la protezione dei dati personali («PDPL») è l’atto normativo più importante in Montenegro per il trattamento dei dati personali. È stato istituito sull’esempio della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. L’iter legislativo per l’adozione di una nuova PDPL, corrispondente in buona parte al GDPR, è in corso.
Regolarizzazione del passato in Montenegro
Il Montenegro non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. In caso di frode fiscale viene avviato un procedimento penale.
Nuova Caledonia
Creazione delle basi giuridiche necessarie in Nuova Caledonia
La Nuova Caledonia non è membro del Forum globale, ma appartiene alla Francia, che ha chiesto la verifica tra pari per questo territorio d’oltremare. La Francia e con essa la Nuova Caledonia si sono impegnate nei confronti dell’OCSE e del Forum globale per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni con un primo scambio di informazioni (non reciproco) nel 2020. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 27 maggio 2010 ed è entrata in vigore per la Francia e per la Nuova Caledonia il 1° aprile 2012. La Nuova Caledonia ha firmato l’Accordo SAI il 3 settembre 2020. La legislazione di attuazione nazionale (art. Lp. 920.9 «Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie») è entrata in vigore. La Nuova Caledonia dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Questo territorio ha notificato all’OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni.
La Nuova Caledonia non è uno Stato membro dell’UE, ragione per cui lo scambio automatico di informazioni non può essere attuato attraverso l’Accordo tra la Svizzera e l’UE. La Nuova Caledonia deve infatti firmare l’Accordo SAI. La partecipazione della Francia serve esclusivamente ad attuare lo scambio automatico di informazioni in tempi rapidi sulla base delle infrastrutture esistenti. La Nuova Caledonia parteciperà allo scambio automatico di informazioni dapprima in forma non reciproca, ossia esclusivamente con la trasmissione di dati agli Stati partner. Sotto il profilo operativo, lo scambio della Nuova Caledonia dovrà essere effettuato interamente attraverso l’autorità francese competente, quindi senza la partecipazione delle autorità della Nuova Caledonia.