Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/94: Decreti federali concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2023/ 2024 · 24 pagine
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tico di informazioni, anche se manifestano solo successivamente il proprio interesse per lo scambio con la Svizzera.14 In un’ottica di economia procedurale, tali Stati e territori devono essere presi in considerazione tempestivamente.
Per quanto riguarda l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner, non sussistono differenze rispetto alla procedura seguita finora. I decreti federali specifici per ogni Paese devono essere stati approvati dal Parlamento e i nuovi Stati partner devono soddisfare i requisiti dello standard globale (ivi comprese le prescrizioni in materia di protezione dei dati fornite in base alle dichiarazioni degli Stati partner nel quadro dell’Accordo SAI15) al più tardi prima che sia avviato il primo scambio di informazioni relative ai conti. Quest’ultimo punto sarà accertato dal meccanismo di verifica per l’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni.
L’approvazione da parte del Parlamento dei decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni non è sufficiente allo scambio di informazioni relative a conti finanziari. Occorre infatti anzitutto la notifica degli Stati partner all’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI, con cui lo scambio automatico di informazioni viene attivato in modo giuridicamente vincolante nel rapporto bilaterale. Gli Stati e i territori approvati dal Parlamento che, al termine dell’iter parlamentare di approvazione, non abbiano ancora manifestato interesse a introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera o non abbiano ancora notificato la Svizzera quale Stato partner non saranno notificati dal Consiglio federale all’OCSE come Stati partner, il che rimanderà l’attivazione dello scambio automatico di informazioni a data da destinarsi.
In allegato al presente rapporto sono disponibili ulteriori informazioni dettagliate su tali Stati e territori.
1.2.2 Valutazione
Per consolidare il «level playing field» internazionale, gli Stati e i territori che aderiscono allo scambio automatico di informazioni ampliano costantemente la loro rete di Stati partner. L’estensione prevista della rete di Stati partner della Svizzera risponde infatti a un requisito internazionale. Pressoché tutti gli Stati membri del G20, dell’OCSE e dell’UE hanno già scambiato dati nell’autunno 2021 con alcuni degli Stati partner proposti o lo hanno previsto per il 2022.16
In futuro, l’estensione della rete svizzera per lo scambio automatico di informazioni si concentrerà sui Paesi emergenti e in via di sviluppo, come previsto dalla strategia generale del Consiglio federale in materia di mercati finanziari per una piazza finanziaria integra e trasparente, che tra l’altro include anche la lotta contro i flussi finanziari illeciti («illicit financial flows»).17 La Svizzera aderisce agli standard internazionali consolidati in materia di lotta contro la criminalità finanziaria, l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e la corruzione, alla cui elaborazione partecipa attivamente e per la cui attuazione ed esecuzione si è impegnata politicamente. Nel quadro della cooperazione allo sviluppo, la Svizzera supporta inoltre numerosi programmi di contenimento dei flussi finanziari illeciti, così come gli sforzi profusi dal Forum globale nel settore della «technical assistance», con cui promuove lo sviluppo delle capacità dei Paesi emergenti e in via di sviluppo nell’ambito della trasparenza fiscale. Il Kenya e l’Uganda, per esempio, sul continente africano sono i precursori della lotta contro i flussi finanziari illeciti, ruolo che prevede anche l’impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni.
In termini procedurali, il modo di procedere proposto è pienamente in sintonia con le attivazioni avvenute fino a questo momento e in base alle quali vengono presi in considerazione soltanto gli
14 Nel momento in cui si concludeva la stesura del presente rapporto non avevano ancora formalmente comunicato all’OCSE il proprio interesse allo scambio automatico di informazioni con la Svizzera i seguenti Stati e territori: Georgia, Giamaica, Giordania, Kenya, Marocco, Moldavia, Montenegro, Thailandia, Uganda e Ucraina.
15 Cfr. RU 2017 3533 per la notifica della Svizzera secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera d dell’Accordo SAI.
16 Numerosi Stati terzi hanno già notificato all’OCSE gli Stati e i territori che il Consiglio federale ha proposto come partner per lo scambio automatico di informazioni: Germania, Francia, Liechtenstein, Lussemburgo, Singapore e Regno Unito hanno già inserito Ecuador, Marocco e Nuova Caledonia nei loro elenchi di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI.
17 Per gli sforzi compiuti dalla Svizzera nella lotta contro i flussi finanziari illeciti si veda il sito www.sif.admin.ch/sif/de/home/finanzmarktpolitik/illicit-financial-flows/iff.html.