Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/94: Decreti federali concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2023/ 2024 · 24 pagine

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La Convenzione sull’assistenza amministrativa costituisce inoltre la base giuridica per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio di informazioni spontaneo in conformità con lo standard dell’OCSE. Di conseguenza, anche in assenza di una CDI o di un accordo sullo scambio automatico di informazioni conclusi bilateralmente, possono essere scambiate informazioni di natura fiscale su domanda o su base spontanea con tutti i nuovi Stati partner, a condizione che la Convenzione sull’assistenza amministrativa sia in vigore e applicabile.

Gli altri impegni internazionali non sono interessati dal presente progetto. Inoltre, con l’attuazione dello scambio automatico di informazioni, la Svizzera adempie i propri impegni scaturiti dall’«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» adottata dall’ONU e contenente 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare l’obiettivo 10).

6.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 39 lettera a LSAI, i singoli decreti federali che dispongono l’inclusione di uno Stato o di un territorio nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI devono essere approvati dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice che, in quanto tale, non sottostà a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost.).

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per creare un credito di impegno o un limite di spesa.

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Il progetto rispetta gli interessi e le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda l’autonomia organizzativa e finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.).

La ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni determinata dall’introduzione dello scambio automatico di informazioni è proporzionale alla ripartizione delle maggiori entrate fiscali generate dallo scambio automatico stesso.

6.6 Delega di competenze legislative

Il progetto non contiene alcuna base per la delega di competenze legislative.

6.7 Protezione dei dati

Gli Stati partner proposti nel quadro del presente progetto, con i quali lo scambio automatico di informazioni deve essere attuato su base reciproca, sono qualificati nell’elenco dei Paesi stilato dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) come Stati che presentano un livello insufficiente di protezione dei dati, per cui si rendono necessarie opportune garanzie aggiuntive in questo ambito. Il Consiglio federale tiene conto di questo aspetto, tanto che il 4 maggio 2017, nell’ambito della procedura ai sensi della sezione 7 paragrafo 1 dell’Accordo SAI, la Svizzera ha trasmesso una notifica sulla protezione dei dati all’Organo di coordinamento.40 In questa notifica vengono definite le garanzie previste dal diritto in materia di protezione dei dati che devono valere anche per i contribuenti in questi Stati e territori partner, in particolare il diritto delle persone interessate all’accesso, alla rettifica o alla cancellazione dei loro dati personali. Se uno Stato o un territorio include la Svizzera nell’elenco dei propri Stati partner è tenuto a rispettare le disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati. Questo meccanismo è equiparabile a un accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 6 LSAI e rappresenta un deciso rafforzamento delle garanzie di protezione dei dati per i contribuenti negli Stati partner della Svizzera.

40 RU 2017 3533