Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/94: Decreti federali concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner a partire dal 2023/ 2024 · 24 pagine
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5 per cento del valore patrimoniale o reddituale complessivo dell’ultimo anno fiscale (determinante era l’importo più elevato). Si è rinunciato a comminare altre sanzioni. Il programma si è concluso a fine dicembre 2020. Da allora la regolarizzazione degli averi patrimoniali non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale le imposte ancora dovute devono essere corrisposte con gli interessi e una multa.
Georgia
Creazione delle basi giuridiche necessarie in Georgia
In seno all’OCSE e al Forum globale la Georgia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2023. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 3 novembre 2010 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2011. La Georgia non ha ancora firmato l’Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI.
Confidenzialità e sicurezza dei dati in Georgia
Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Georgia.
La Georgia ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1B (scambio non reciproco di informazioni), che è entrato in vigore il 10 settembre 2015. Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.
A marzo 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Georgia. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Georgia contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Inoltre, il «Tax Code» e il decreto ministeriale n. 996 includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali. Il secondo ciclo di valutazione è previsto per il 2022.
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La Georgia è membro dell’Inclusive Framework on BEPS e il 30 giugno 2016 ha firmato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP).
La Georgia dispone di una legge sulla protezione dei dati (legge n. 5669 del 28.12.2011), che contiene i principi fondamentali per la raccolta, la trasmissione e la protezione dei dati personali. A maggio 2019 è stato presentato al Parlamento georgiano un disegno di legge che mira ad armonizzare la legislazione georgiana in materia di protezione dei dati personali con il GDPR. La Georgia ha ratificato anche la Convenzione 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, che prescrive la garanzia dei diritti di protezione individuale (accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali, opposizione contro la trasmissione di dati personali).
Regolarizzazione del passato in Georgia
La Georgia non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. Non viene comminata una multa se la persona interessata presenta una dichiarazione di imposta corretta prima che venga comunicata una decisione giudiziaria sullo svolgimento di un controllo fiscale o una decisione applicabile dell’autorità fiscale oppure venga steso un rapporto su un delitto fiscale. In caso di frode fiscale grave viene avviato un procedimento penale.
43 Tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20 si sono impegnati a introdurre una rendicontazione Paese per Paese («country-by-country reporting») secondo le disposizioni del rapporto sull’azione 13 («Documentazione dei prezzi di trasferimento e rendicontazioni Paese per Paese») del piano d’azione dell’OCSE. Considerati i notevoli vantaggi che la rendicontazione Paese per Paese offre alle amministrazioni fiscali nello svolgimento di una valutazione generale dei rischi legati alla determinazione dei prezzi di trasferimento così come di altri rischi fiscali nell’ambito dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili (BEPS), si sono impegnati ad attuare la rendicontazione Paese per Paese anche alcuni altri Stati e territori (che insieme agli Stati membri dell’OCSE formano l’Inclusive Framework on BEPS), tra cui anche Paesi in via di sviluppo. Cfr. al riguardo il sito www.sif.admin.ch/sif/de/home/multilateral/gremien/inclusive-framework-on-beps.html.