Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 18 pagine

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preserva le norme relative alla protezione della CLug e perché la LDIP prevede già la proroga di foro in materia di assicurazione, fatti salvi i contratti conclusi con i consumatori, esclusi dal campo d’applicazione della CFor.

Un’altra organizzazione49 non si pronuncia perché ritiene che decidere se la Svizzera, come l’UE, debba fare una dichiarazione secondo l’articolo 21 sia una questione politica. Considera tuttavia convincenti le spiegazioni fornite dalla Confederazione nel rapporto esplicativo.

3.3.5 Dichiarazioni reciproche sugli accordi di scelta del foro non esclusivi (art. 22)

Tra i partecipanti che si sono espressi, tre università50 propongono di valutare l’opportunità di fare la dichiarazione secondo l’articolo 22 CFor per estendere il campo d’applicazione della CFor agli accordi di proroga del foro non esclusivi.

Una di esse51 osserva che gli accordi di proroga del foro non esclusivi, soprattutto nella loro forma asimmetrica, sono una realtà nella prassi delle parti svizzere. Se la Svizzera facesse questa dichiarazione, che finora nessuno Stato contraente ha fatto, potrebbe servire da modello per altri Stati e aumentare così l’utilità della CFor per le parti svizzere.

Un’altra delle università che si sono espresse52 sostiene che una dichiarazione secondo l’articolo 22 estenderebbe molti dei vantaggi della CFor agli accordi di proroga del foro non esclusivi. L’articolo 22 paragrafo 2 fornirebbe garanzie procedurali, segnatamente in materia di litispendenza, volte a scongiurare il rischio di sentenze contraddittorie.

Secondo un’altra università53, facendo la dichiarazione secondo l’articolo 22, la Svizzera non assumerebbe ulteriori impegni di quanti non risultino già dal suo diritto interno. In virtù dell’articolo 5 LDIP, applicabile a ogni proroga di foro, la Svizzera riconoscerebbe già gli accordi di proroga del foro non esclusivi. Secondo l’articolo 26 LDIP la Svizzera potrebbe anche riconoscere le decisioni estere pronunciate da un giudice designato in un accordo di proroga del foro non esclusivo. Il riconoscimento all’estero di una decisione pronunciata in Svizzera sulla base di un accordo di proroga del foro non esclusivo non sarebbe per contro sempre garantito; una dichiarazione della Svizzera non modificherebbe questa situazione direttamente, poiché l’estensione agli accordi non esclusivi dipenderebbe in ogni Stato contraente da una dichiarazione fatta da tale Stato, ma potrebbe indurre altri Stati a farne una in futuro.

Per contro, un’altra università54 accoglie esplicitamente il fatto che gli accordi di proroga del foro non esclusivi siano esclusi dal campo d’applicazione della CFor. A suo avviso ciò contribuirebbe a rafforzare la certezza del diritto, benché non si possa ancora sapere in quale misura gli Stati contraenti faranno uso di questa dichiarazione.

3.3.6 Dichiarazione secondo l’articolo 26 paragrafo 5

Un’organizzazione55 si pronuncia sulla possibilità di formulare una dichiarazione secondo l’articolo 26 paragrafo 5 osservando che attualmente non vede perché la Svizzera dovrebbe

49 Handelsgericht Bern

50 Uni BE, pag. 5; Uni GE, pag. 6; UNIL, pag. 5 seg.

51 Uni BE, pag. 5

52 Uni GE, pag. 6

53 UNIL, pag. 5 seg.

54 Uni LU, pag. 5

55 Uni GE, pag. 7