Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 18 pagine
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farlo. Se un domani dovesse invece essere necessario formularne una, conformemente all’articolo 32 paragrafo 1, la Svizzera potrebbe farlo «in qualunque momento».
3.3.7 Riserve
Nonostante accolgano positivamente il progetto d’approvazione, un Cantone56 e un partito57 osservano che occorrerebbe valutare l’opportunità di riservare l’applicazione della CFor ai Cantoni dotati di un tribunale commerciale specializzato in controversie internazionali, poiché l’applicazione nei Cantoni che ne sono sprovvisti rischierebbe di generare un inutile onere supplementare.
Per contro, un altro Cantone58 respinge il progetto nella sua forma attuale ritenendo che occorra esaminare la possibilità di prevedere una riserva secondo la quale la CFor si applica solamente ai Cantoni che dispongono di un tribunale commerciale. Con la CLug e l’articolo 5 LDIP, la Svizzera disporrebbe già di una regolamentazione estesa in materia di riconoscimento degli accordi di proroga del foro. Tale regolamentazione sarebbe sufficiente, in particolare perché per le situazioni internazionali gli articoli 176 e seguenti LDIP fornirebbero ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera una regolamentazione moderna e perché la Svizzera ha ratificato la Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere. A suo avviso non vi è pertanto la necessità di obbligare i tribunali statali, soprattutto quelli piccoli e non specializzati, ad accettare le proroghe di foro senza alcun legame con la Svizzera o con il diritto svizzero. Ritiene quindi che occorra esaminare l’opportunità e l’efficacia di un’adesione alla CFor con riserva di applicazione ai soli Cantoni dotati di un tribunale commerciale specializzato.
3.4 Osservazioni concernenti il rapporto con la CLug
I pareri delle università che si sono espresse sul rapporto tra la CFor e la CLug sono relativamente divergenti, nonostante giungano tutti alla stessa conclusione, ossia che la CLug non costituirebbe un ostacolo all’approvazione della CFor.
3.4.1 La CFor non pregiudica l’applicazione della CLug
Due delle citate università59 ritengono che, grazie alla clausola di deconnessione dell’articolo 26, la CFor non pregiudicherebbe l’applicazione della CLug (e nemmeno del Regolamento Bruxelles I bis). Considerata la complessità della formulazione dell’articolo 26 CFor, un’università60 consiglia tuttavia di approfondire la questione nel messaggio del Consiglio federale. Propone d’introdurre un nuovo articolo 5a LDIP (cfr. n. 3.5).
3.4.2 Potenziali incompatibilità tra la CFor e la CLug
Le due altre università, pur ritenendo che la CLug non sia di ostacolo all’approvazione della CFor, evidenziano una serie di potenziali incompatibilità tra i due strumenti, riassunte qui appresso.
56 LU, pag. 1
57 UDC, pag. 1
58 SH, pag. 1
59 Uni GE, pag. 5; UNIL, pag. 2 seg.
60 Uni GE, pag. 5