Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 18 pagine

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giudice adito ed è vincolato a un’eventuale decisione positiva sulla competenza di quest’ultimo), mentre la CFor darebbe la priorità al giudice che si presume prescelto. Un conflitto in questo ambito non potrebbe essere risolto con l’articolo 26 paragrafo 1 CFor. La CFor non avrebbe necessariamente la priorità: la soluzione dipenderebbe in ultima istanza dal diritto internazionale.

- Riconoscimento e dichiarazione di esecutività. I campi d’applicazione dei due strumenti si sovrapporrebbero. Visto che in linea di principio la CLug prevedrebbe motivi di rifiuto più restrittivi e l’articolo 26 paragrafo 4 CFor darebbe la priorità a strumenti più favorevoli al riconoscimento, di fatto non dovrebbero risultare contraddizioni.

La seconda università62 che ha sollevato la questione dei potenziali conflitti tra la CFor e la CLug ritiene che la CLug, pur non rappresentando un ostacolo all’adesione, non sia compatibile con la CFor in tutti i punti. In sé ciò non dovrebbe costituire un problema, poiché i rapporti tra i due strumenti sarebbero regolati in modo chiaro. Nel lungo termine si potrebbe tuttavia considerare l’opportunità di rivedere la CLug, al fine di adeguare la protezione degli accordi di proroga del foro allo standard stabilito dalla CFor e dal Regolamento Bruxelles I bis.

3.5 Osservazioni sul rapporto tra la CFor e il diritto interno

La maggior parte dei partecipanti non ha approfondito la questione del rapporto tra la CFor e il diritto interno svizzero né l’eventuale necessità di modificare la LDIP nel quadro dell’approvazione della CFor. Quattro partecipanti63, tra cui tre università64 e un partito65, hanno formulato osservazioni al riguardo: nel complesso, sono tutti giunti alla conclusione che la CFor è in linea di principio compatibile con il diritto svizzero e che non è necessario rivedere la LDIP per approvare la CFor.

Un’università66 sostiene che non vi siano contraddizioni tra la CFor e l’articolo 5 LDIP o la LDIP in generale, salvo in alcuni punti specifici. A suo parere vi è solo una divergenza con la competenza di cui all’articolo 151 LDIP, che non può essere eliminata con un accordo di proroga del foro: ciò significa che se le parti scelgono un tribunale estero per le azioni di responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti, tale proroga sarebbe protetta dalla CFor, ma non dalla LDIP che in questo punto prevarrebbe in virtù dell’articolo 5 paragrafo 1 CFor.

Per contro, due università67, pur non ritenendo necessario modificare il diritto svizzero, sostengono che nel quadro dell’approvazione della CFor, la Svizzera potrebbe considerare di rivedere la LDIP in alcuni punti. Riassumiamo qui di seguito le proposte formulate.

Riferimento dichiaratorio alla CFor

Un’università68 propone di inserire nella LDIP, subito dopo l’articolo 5, una disposizione che rimandi esplicitamente alla CFor. La LDIP contiene diversi siffatti rimandi, che contribuiscono

62 Uni LU, pag. 12 e 14

63 Uni GE, pag. 7 segg.; UNIL, pag. 7 segg.; PLR, pag. 1

64 Uni GE, pag. 7 segg.; UNIL, pag. 7 segg.; Uni LU, pag. 11

65 PLR, pag. 1

66 Uni LU, pag. 11

67 Uni GE, pag. 7 segg.; UNIL, pag. 7 segg.

68 Uni GE, pag. 7 segg.