Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 18 pagine
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poiché offre un sistema ricalcato sui modelli del Regolamento Bruxelles I bis28, della CLug e della LDIP, che si sono dimostrati efficaci.
Inoltre, secondo un’altra università29, l’approvazione comporterà per la Svizzera obblighi limitati, che non vanno molto oltre a quanto non risulti già dal suo diritto interno. A suo avviso è chiaro che vi sono differenze tra le regole della CFor e quelle del diritto interno, segnatamente riguardo alle condizioni della validità formale e del diritto applicabile alla validità circa la proroga del foro, ma si tratta solo di singoli aspetti. Sottolinea inoltre che, per quanto riguarda la procedura d’esecuzione, la CFor non impone agli Stati contraenti alcun obbligo specifico, ma rinvia ampiamente alla legge dello Stato richiesto.
Rapporto con l’arbitrato
Un’università30 vede la CFor come uno strumento complementare alla Convenzione del 10 giugno 195831 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere, che può rafforzare gli scambi giuridici transfrontalieri e sgravare l’arbitrato da eccessive attese. Ritiene pertanto che un sistema simile sia preferibile all’attuale pluralità di regolamentazioni nazionali e regionali.
3.2.2 Osservazioni neutrali o critiche
Alcuni partecipanti, oltre a esprimere osservazioni positive, hanno posto domande o formulato osservazioni neutrali oppure critiche relative in particolare all’applicazione della CFor da parte dei tribunali dei Cantoni che non desiderano dotarsi di un tribunale commerciale a orientamento internazionale nonché alle lacune della CFor o alle questioni che quest’ultima avrebbe potuto trattare in modo più dettagliato.
Aumento generalizzato del carico di lavoro per i tribunali svizzeri?
Un Cantone32 osserva che occorrerebbe esaminare in maniera più approfondita (se necessario in collaborazione con i Cantoni) la questione dell’aumento del carico di lavoro per i tribunali dei Cantoni che non desiderano dotarsi di un tribunale commerciale a orientamento internazionale. Non si può escludere con certezza che l’approvazione della CFor possa determinare un aumento generalizzato del carico di lavoro dei tribunali svizzeri.
Lacune, imprecisione della CFor
Secondo un’università33, la CFor presenta sì numerosi vantaggi, ma anche lacune che occorre colmare nella prassi. In virtù dell’articolo 3 lettera c, è possibile prevedere clausole di proroga del foro nelle condizioni generali, il che sarebbe opportuno visto che si tratterebbe di una pratica corrente nel commercio internazionale. Tuttavia, la CFor non regolerebbe le condizioni di tale inclusione e non prevedrebbe criteri per un eventuale controllo del contenuto di tali clausole. La CFor non regolerebbe nemmeno il modo di procedere nel caso in cui le due parti prevedano clausole contraddittorie.
28Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
29UNIL, pag. 1 segg.
30Uni LU, pag. 10 seg.
31 RS 0.277.12
32 VD, pag. 1
33 Uni GE, pag. 5 seg.