Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 18 pagine
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a evitare errori nell’applicazione della legge. Propone la seguente formulazione della disposizione.
- Proposta 1, soluzione piccola:
Articolo 5a69
Per quanto riguarda gli accordi di proroga del foro in cui le parti hanno scelto i tribunali di uno Stato contraente della Convenzione dell’Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, occorre considerare la Convenzione dell’Aia.
- Proposta 2, soluzione grande
Considerata la complessità della formulazione dell’articolo 26 CFor, l’università consiglia inoltre di chiarirne l’interpretazione. La dottrina interpreta l’articolo 26 paragrafo 2 in modo diverso dal rapporto esplicativo. Quest’ultimo ritiene che in virtù dell’articolo 26 paragrafo 2 la CLug abbia la priorità anche nel caso in cui le parti scelgono i tribunali di uno Stato contraente della CLug e solo uno ha la dimora abituale in uno Stato contraente della CLug. Secondo l’opinione prevalente nella dottrina, l’articolo 26 paragrafo 2 va invece interpretato nel senso che la CLug prevale sulla CFor solo quando le due parti hanno la dimora abituale in uno Stato contraente della CLug. L’università propone quindi di chiarire questo punto in un nuovo articolo 5a LDIP.
Articolo 5a70
(1) Gli accordi di proroga del foro in cui le parti hanno scelto i tribunali di uno Stato contraente della Convenzione dell’Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro sono retti dalla Convenzione dell’Aia.
(2) La Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro prevale sulla Convenzione di Lugano, sempreché le due parti contraenti non abbiano la loro dimora abituale in uno Stato parte della Convenzione di Lugano.
Validità di un accordo di proroga del foro che designa «i tribunali svizzeri»
Un’università71 sostiene che la CFor, come l’articolo 23 CLug, permette alle parti di designare sia i tribunali di uno Stato contraente sia più tribunali particolari di uno Stato contraente. La LDIP parla tuttavia solo della scelta di un determinato tribunale, e ciò viene interpretato da alcuni partecipanti come un’esclusione della validità della proroga di foro basata unicamente sulla competenza internazionale dei tribunali svizzeri. Nell’interesse della prevedibilità, sarebbe opportuno chiarire questo punto aggiungendo all’articolo 5 LDIP un riferimento alla proroga di foro a favore «dei tribunali svizzeri». Questa soluzione sarebbe opportuna anche per il solo fatto che analoghe incertezze in materia di arbitrato internazionale esistenti in passato
69 Traduzione libera dal testo originale tedesco: «Artikel 5a Für Gerichtsstandsvereinbarungen, in denen die Parteien die Gerichte eines Vertragsstaates des Haager Übereinkommens vom 30. Juni über Gerichtsstandsvereinbarungen gewählt haben, ist das Haager Übereinkommen zu beachten.»
70 Traduzione libera dal testo originale tedesco: «(1) Für Gerichtsstandsvereinbarungen, in denen die Parteien die Gerichte eines Vertragsstaates des Haager Übereinkommens vom 30. Juni über Gerichtsstandsvereinbarungen gewählt haben, ist das Haager Übereinkommen zu berücksichtigen. (2) Das Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen hat Vorrang vor dem Lugano-Übereinkommen, es sei denn, beide Vertragsparteien haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat des Lugano-Übereinkommens.»
71 UNIL, pag. 7 segg.