Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 18 pagine

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3.2 Osservazioni generali

Oltre a esprimere la loro approvazione o il loro rifiuto di fondo, alcuni partecipanti alla consultazione hanno formulato osservazioni generali sul progetto d’approvazione della CFor. Considerato che la CFor è già in vigore e che non è più possibile modificarne singole disposizioni, i partecipanti che hanno formulato osservazioni si sono limitati a esprimere un parere su questioni specifiche e/o a valutare la CFor nel suo insieme, rinunciando quindi a esprimersi sui singoli articoli.

La maggior parte dei partecipanti ha formulato osservazioni piuttosto succinte; diverse organizzazioni, tra cui in particolare quattro università, hanno tuttavia commentato in maniera più dettagliata i vantaggi che a loro avviso la CFor offre alla Svizzera come sede di tribunali e agli attori svizzeri del commercio internazionale, e hanno individuato questioni aperte e lacune. Le osservazioni, riassunte qui di seguito, sono state suddivise in favorevoli eneutrali o critiche.

3.2.1 Osservazioni favorevoli

Secondo 12 Cantoni, 10 organizzazioni e due partiti19, l’approvazione della CFor permette di raggiungere uno o più obiettivi prefissati, tra cui in particolare, ma non solo, l’aumento della certezza del diritto auspicato dalle imprese e dalle parti svizzere nel quadro dell’avvio di relazioni commerciali internazionali, il rafforzamento della Svizzera come sede giudiziaria e il sostegno all’istituzione di tribunali specializzati in controversie commerciali internazionali nei Cantoni che intendono dotarsi di un simile organo.

Maggiore certezza del diritto

Le quattro università20 che hanno espresso un parere rilevano una notevole incertezza del diritto nei rapporti con gli Stati che non hanno aderito alla CLug e con Stati al di fuori dello spazio giuridico europeo, attualmente in particolare con il Regno Unito: le soluzioni della CFor in merito a questioni fondamentali, quali la competenza, costituirebbero un vantaggio e un miglioramento per gli attori svizzeri. Il meccanismo degli articoli 5 e 6 CFor agevolerebbe l’applicazione efficace degli accordi di proroga del foro contenuti negli accordi commerciali internazionali. Il divieto del riesame nel merito nonché il limitato numero dei motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione rappresenterebbero altresì un vantaggio in termini di certezza del diritto: la regola prevista all’articolo 9 CFor garantirebbe, nella grande maggioranza dei casi, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni negli altri Stati. Le chiare condizioni per la proroga del foro garantirebbero che le convenzioni che le prevedono vengano osservate negli altri Stati contraenti. Così la CFor permetterebbe di avere fori prevedibili e affidabili in caso di controversie e quindi un notevole vantaggio in termini di certezza del diritto per le parti del commercio internazionale o addirittura mondiale: spesso infatti, la decisione di promuovere un’azione giudiziaria e la possibilità di far valere un diritto dipenderebbero dal potenziale foro. Visto che, in linea di principio, i fori previsti dalla CFor sono esclusivi, si eviterebbe che le parti si dirigano verso giurisdizioni diverse, spesso esorbitanti per le parti e con una potenziale competenza concorrente. Il meccanismo della CFor riduce i costi delle transazioni per gli attori a livello internazionale e creerebbe condizioni chiare anche per i negoziati e la composizione extragiudiziale delle controversie. Infine, approvare la CFor consentirebbe di

19 AR, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; BS, pag. 1; GR, pag. 1; LU, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TI, pag. 1; UR, pag. 1; VD, pag. 1; VS, pag. 1; Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, pag. 1; economiesuisse, pag. 1; Handelsgericht Bern; SwissHoldings, pag. 1; USAM, pag. 1; USS, pag. 1; Uni BE, pag. 1; Uni GE, pag. 2 segg.; UNIL, pag. 3 segg.; Uni LU, pag. 14; PLR, pag. 1; UDC, pag. 1

20 Uni BE, pag. 1; Uni GE, pag. 2 segg.; UNIL, pag. 3 segg.; Uni LU, pag. 5 segg.