Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 18 pagine

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sarebbero state dissipate con la revisione del 2020 nel quadro della quale all’articolo 179 capoverso 2 LDIP è stato aggiunto quanto segue : «Se le parti […] hanno semplicemente convenuto che il tribunale arbitrale ha sede in Svizzera […]»).

Esigenza della forma scritta

Secondo la stessa università72, conformemente alla CFor un accordo di proroga del foro esclusivo deve essere concluso o documentato per scritto o con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento. La soluzione dell’articolo 23 paragrafo 1 lettera a CLug è analoga. A suo avviso, nell’interesse delle parti e della certezza del diritto, sarebbe opportuno che l’articolo 5 LDIP sancisca la soluzione dell’articolo 3 lettera c CFor. Un’altra università73 osserva invece che le esigenze di forma della CFor permettono di trovare il giusto equilibrio tra i requisiti della certezza del diritto e i bisogni specifici degli scambi commerciali internazionali.

Legge applicabile alla validità materiale dell’accordo di proroga del foro

Secondo un’università74, contrariamente alla CFor, l’articolo 5 LDIP non precisa la legge applicabile alla validità materiale dell’accordo di proroga del foro (segnatamente la validità del consenso): sarebbero stati proposti più criteri di collegamento e la giurisprudenza non sarebbe unanime. Per quanto riguarda la competenza indiretta, l’articolo 26 LDIP sembrerebbe fare riferimento a un accordo valido secondo il diritto svizzero. L’adesione alla CFor potrebbe offrire l’occasione per chiarire tali questioni.

Opportunità di mantenere l’articolo 5 capoverso 3 LDIP

Secondo un’università75 l’articolo 5 capoverso 3 LDIP, inapplicabile nel quadro della CLug e contrario agli obblighi risultanti dalla CFor, sarebbe rimasto lettera morta nella giurisprudenza e sembrerebbe contraddire la volontà di attirare le parti di controversie internazionali dinnanzi a tribunali svizzeri. A suo avviso la modifica di tale disposizione, già proposta nel progetto di modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero volta a migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto76, non basta poiché complicherebbe ulteriormente tale disposizione. Essendo una fonte d’incertezza poco conciliabile con l’obiettivo della prevedibilità della proroga di foro, l’articolo 5 capoverso 3 LDIP dovrebbe, molto semplicemente, essere abrogato.

4 Accesso ai pareri

Conformemente all’articolo 9 della legge del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione77, il pubblico ha accesso alla documentazione sottoposta a consultazione e, scaduto il termine per rispondere, ai pareri espressi dai partecipanti nonché al rapporto sui risultati della consultazione dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Tali documenti sono pubblicati in forma elettronica sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale78.

72UNIL, pag. 8

73Uni LU, pag. 6

74UNIL, pag. 8

75UNIL, pag. 9

76Cfr. il messaggio del 26 febbraio 2020 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), FF 2020 2407, in particolare 2485

77 RS 172.061