Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 26 pagine
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tech Richiesta eventuale se l’articolo 2a capoverso 2 non è stralciato integral-
mente: l’articolo 2a capoverso 3 deve essere modificato come segue: «Gli indicatori servono a verificare in che misura le esigenze sono state adempiute. Essi sono calcolati:»
Scienceindustries Chiede che «Le immissioni dei principi attivi di cui al capoverso 1 e i loro
prodotti di degradazione devono essere evitate o ridotte. L’obiettivo è che le concentrazioni misurate non superino:
a. 0.1 μg/l nelle acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile;
b. le esigenze espresse in valori numerici ecotossicologici …»
Motivazione: come espresso nel titolo, l’OBioc disciplina l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi. L’OPAc stabilisce valori limite per le immissioni. Scienceindustries ritiene che mescolare queste ordinanze costituisca un problema, in quanto nell’OBioc sono stabiliti valori limite da definire esclusivamente nell’OPAc. Di principio occorre dunque evitare di stabilire valori limite nell’OBioc, mentre è ipotizzabile un rimando ai pertinenti passaggi (valori limite) nell’OPAc.
ASF Si oppone alla definizione di valori limite nell’OBioc, poiché sono già disci-
plinati nell’OPAc.
GL Chiede di formulare la lettera a in modo che il valore limite di 0,1 μg/l si ap-
plichi a tutte le acque e non solo a quelle che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile. Ciò consente di ridurre l’inquinamento di tutte le acque e di tutelare meglio la fauna e la flora acquatiche.
I VERDI; Chiedono una modifica dell’articolo 2a capoverso 2 che miri a evitare e ri-PSS; durre i principi attivi di cui al capoverso 1 e i loro prodotti di degradazione e Greenpeace Sviz- stabilisca che i valori limite non possono essere superati.
zera;
PUSCH; WWF; Motivazione:
ASEP in un’ordinanza sulle sostanze tossiche secondo il diritto in materia di pro-
tezione ambientale non ha senso stabilire misure che lascino la possibilità di «scegliere» tra «evitare» e «ridurre». L’obiettivo dei valori limite stabiliti per legge deve essere quello di evitare qualunque superamento.
AG; BE; BS; FR; Sottolineano che l'indicatore proposto dovrebbe sovrastimare il rischio as-GE; LU; SO; TG; sociato all'uso di biocidi, visto l'impiego simultaneo di diverse sostanze at-TI; VD; ZH; pvl; tive che sono anche contenute nei prodotti fitosanitari.
Chemsuisse; D’altro canto è sottovalutato il rischio di temporanei picchi di inquinamento, ACCS poiché i dati di monitoraggio si basano generalmente su campioni misti rac-
colti in un periodo di 3,5 giorni. Le analisi condotte da Eawag indicano che i temporanei picchi di concentrazione con effetti acuti sugli organismi acquatici sono notevolmente sottostimati.
In generale è opportuno armonizzare i relativi criteri tra l’ordinanza sui biocidi e l’ordinanza sui prodotti fitosanitari, poiché in molti casi si tratta degli stessi principi attivi.
In alcuni casi potrebbe essere necessario osservare e ridurre anche altri rischi identificati, oltre alla contaminazione delle acque, analogamente a quanto avviene per i prodotti fitosanitari.
pvl In analogia con l’OPAc, chiede di inserire nell’ordinanza esigenze specifi-
che per i valori limite che non devono essere superati. Ciò rende più facile la misurazione rispetto all’obiettivo proposto di riduzione dei rischi me-