Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 26 pagine

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1. OBioc

Art. 2a: Riduzione dei rischi associati all’utilizzazione di biocidi

BE; BL; BS; GE; Richiesta: modifica del titolo dell’art. 2a:

JU; LU; NW; SG; Art. 2a Riduzione dei rischi Indicatore dei rischi ambientali associati all’im-SO; TG; TI; VD; piego di biocidi

ZH; Chemsuisse;

ACCS Nelle disposizioni concernenti la riduzione dei rischi associati all’impiego di

prodotti fitosanitari e biocidi le interfacce devono essere allineate. Eventualmente potrebbe essere necessario osservare e ridurre anche altri rischi identificati, oltre alla contaminazione delle acque, analogamente a quanto avviene per i prodotti fitosanitari.

Motivazione:

L'indicatore proposto dovrebbe sovrastimare il rischio associato all'uso di biocidi, visto l'impiego simultaneo di diverse sostanze attive che sono anche contenute nei prodotti fitosanitari.

Il presente avamprogetto non considera le conseguenze su altri ambienti acquatici, soprattutto locali, né i rischi associati a biocidi e articoli trattati per la salute degli utilizzatori e di altre persone esposte.

Il nuovo articolo 2a definisce un indicatore per valutare l’efficacia delle misure di riduzione dei rischi associati all’impiego di biocidi, tuttavia tale indicatore non contribuisce alla riduzione dei rischi e si basa esclusivamente sull’osservazione degli ambienti acquatici. È dunque necessario precisare opportunamente il titolo.

AG; BE; BL; BS; Richiesta: riformulazione dell’art. 2a cpv. 2 (incl. suddivisione della lett. b in GE; LU; NW; SO; due lettere.):

TG; TI; VD; ZH; «Le immissioni dei principi attivi di cui al capoverso 1 e i loro prodotti di depvl; Chemsuisse; gradazione devono essere evitate o ridotte. L’obiettivo L’esigenza è che le ACCS concentrazioni misurate non superino i seguenti valori limite:

per i principi attivi e i prodotti di degradazione nelle acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile: 0,1 μg/l;

le esigenze espresse in valori numerici ecotossicologici fissate nell’allegato 2 numero 11 capoverso 3, tabella numero 4 OPAc per le acque superficiali;

se il principio attivo non figura nell’allegato 2 OPAc, la concentrazione al di sotto della quale non è atteso alcun effetto fissata al momento della sua approvazione.»

Motivazione:

in analogia con l’OPAc, sarebbe opportuno parlare di «esigenze» anziché di «obiettivi», per rafforzare il carattere vincolante. La suddivisione della lettera a in due lettere rende i criteri più facilmente leggibili e comprensibili.

AG; BE; FR; GE; Richiesta:

LU; SG; ZG; SO; concerne l’articolo 2a. La scelta dei principi attivi utilizzati nell’indicatore dei TG; TI; VD; ZH; rischi dovrebbe essere estesa ai principi attivi specifici per i biocidi di altri pvl; Chemsuisse; tipi di prodotto, che sono osservati nell’ambiente, evidenziano un compor-FRC; ASEP; tamento ambientale indesiderato e producono effetti sugli organismi a ACCS; SSIGA; basse concentrazioni.

Eawag

Motivazione: