Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 26 pagine

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porterebbe un aggravio amministrativo per tutte le aziende interessate e gli uffici pubblici coinvolti senza un vantaggio significativo. Inoltre le procedure risulterebbero inutilmente allungate.

USC; USPV; Gal- Sono favorevoli al nuovo obbligo di annuncio per i biocidi immessi in comloSuisse mercio (quantità, principio attivo, concentrazione, tipo di prodotto), tuttavia

non comprendono il motivo per cui l’obbligo di annuncio per l’impiego dei biocidi sia introdotto solo nella prossima revisione. Risalire all’impiego effettivo (quantità di principi attivi, luogo, momento) è possibile solo se sono disponibili i relativi dati. Ciò è essenziale per distinguere le immissioni nelle acque tra biocidi, prodotti fitosanitari e medicamenti veterinari. Si chiede pertanto che l’obbligo di annuncio relativamente all’impiego di determinati biocidi sia introdotto già nella presente revisione.

AG; BE; BS; FR; Chiedono di collocare la disposizione sull’obbligo di comunicazione in base JU; LU; NW; SG; alla cerchia di destinatari (p. es. nel cap. 6). In alternativa, vi dovrebbe es-SO; TG; TI; VD; sere inserito almeno un rimando all’articolo 61a.

ZH; Chemsuisse;

ACCS Motivazione:

l’obbligo di comunicazione riguarda chi provvede all’immissione in commercio. Il previsto collocamento del nuovo articolo 61a OBioc nel capitolo 7 «Esecuzione», sezione 4 «Trasmissione di dati» dell’ordinanza non è logico né adeguato ai destinatari.

AG; BE; BL; BS; Richiesta:

FR; JU; LU; SG; riformulazione dell’articolo 61a capoverso 1:

SO; TG; TI; VD; «Il titolare svizzero dell’omologazione o l’importatore che immette biocidi ZH; Chemsuisse; sul mercato per la prima volta a titolo professionale o commerciale deve ACCS comunicare all’organo di notifica, al più tardi il 31 gennaio di ogni anno, i

seguenti dati relativi all’anno precedente: …»

Motivazione:

la formulazione «Chi immette biocidi sul mercato...» dà adito a fraintendimenti.

L’obbligo di comunicazione riguarda chi immette biocidi sul mercato a titolo professionale o commerciale (ossia fabbricanti e importatori per rivenderli o per un impiego professionale o commerciale). Se il titolare dell’omologazione ha sede in Svizzera è opportuno rivolgersi direttamente a questo soggetto e incaricarlo di adempiere l’obbligo di comunicazione.

AG; BE; BS; FR; Per migliorare il controllo dell’adempimento del nuovo obbligo di comunica-JU; LU; SG; SO; zione propongono di introdurre un’autorizzazione generale all’importazione TG; TI; VD; ZH; di biocidi (analogamente a quanto avviene per l’importazione di prodotti fipvl; Chemsuisse; tosanitari).

CCA; ACCS

Motivazione:

numerosi importatori, soprattutto quelli di biocidi fabbricati da titolari esteri di omologazioni rilasciate dalla Svizzera o dall’Unione europea, probabilmente non sono a conoscenza dell’obbligo di comunicazione. Dato che per la sorveglianza dell’adempimento dell’obbligo proposto non è stabilita alcuna competenza in materia di esecuzione, è presumibile che vi ottemperi solo una parte degli importatori interessati. Un permesso generale d’importazione (PGI), come disciplinato negli articoli 62 e 77 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), consentirebbe alle autorità doganali di identificare gli importatori soggetti all’obbligo di comunicazione e all’organo di notifica di confrontare nell’RPC gli indirizzi di questi ultimi con quelli di coloro che hanno effettuato comunicazioni.