Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 26 pagine

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la limitazione dell’indicatore di rischio a determinati principi attivi rilevanti è plausibile, tuttavia la definizione mediante i tipi di prodotto e la scelta proposta possono fornire un quadro incompleto del rischio. Infatti, anche altri tipi di prodotto possono contenere principi attivi che producono importanti immissioni nell’ambiente, in parte attraverso le acque reflue (p. es. il tipo di prodotto 2 o 9).

L’indicatore di rischio non deve includere i principi attivi che vengono rilasciati nell’ambiente su larga scala con l’uso di prodotti fitosanitari, in quanto non possono essere controllati mediante misure concernenti il settore dei biocidi.

SSIGA Chiede di aggiungere il tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi), poiché

questi prodotti entrano nel ciclo dell’acqua direttamente o indirettamente, a seconda del loro impiego, quindi finiscono anche nelle risorse di acqua potabile costituendo un potenziale rischio per la sicurezza dell’acqua potabile.

Eawag Chiede di aggiungere i seguenti tipi di prodotto: 11 (preservanti per liquidi

nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale), 14 (rodenticidi), 17 (pescicidi) e 20 (prodotti usati per il controllo di altri vertebrati).

Nel rapporto esplicativo è spiegato che sono stati considerati solo determinati tipi di prodotto che, pur nel rispetto delle prescrizioni di impiego, provocano un rilascio nell’ambiente di principi attivi che, per le loro proprietà chimiche o biologiche e per l’effetto previsto su specie animali e vegetali superiori, insetti, alghe, roditori o funghi, possono risultare tossici o nocivi anche per altri organismi.

Ritenere che il tipo di prodotto 14 (rodenticidi) non sia presente nelle acque non è corretto. Uno studio condotto dal Centre Ekotox nel 2022 ha evidenziato che i principi attivi utilizzati nei rodenticidi sono stati rinvenuti non solo nei campioni di fegato di volpi, rapaci e ricci, ma anche nei pesci provenienti da acque svizzere. Nella maggior parte dei campioni sono stati identificati uno o più principi attivi. Da un sondaggio è inoltre emerso che generalmente oltre il 95 per cento degli animali uccisi da rodenticidi non è stato ritrovato. Entrambi i fatti indicano che i rodenticidi possono entrare nel ciclo alimentare. L’ipotesi che i rodenticidi non finiscano nelle acque non è dunque sufficientemente plausibile.

AG; BE; BL; BS; Si chiede che l’UFAM sia incaricato di tenere e pubblicare un elenco dei FR; LU; GE; SG; principi attivi rilevanti per il nuovo articolo 2a con i rispettivi valori limite per SO; TG; TI; VD; le acque superficiali (secondo l’OPAc o con le concentrazioni PNEC).

ZH; Chemsuisse;

CCA; ASEP; Motivazione

ACCS È presumibile che nei biocidi dei tipi di prodotto menzionati siano contenuti

principi attivi non ancora considerati dai programmi di monitoraggio e che quindi devono essere ulteriormente sorvegliati per determinare l’indicatore.

BL Constata che determinati principi attivi dei biocidi non possono superare il

valore limite per i pesticidi di 0,1 μg/l nelle acque che servono per l’approvvigionamento di acqua potabile conformemente all’allegato 2 dell’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD, RS 817.022.11). Di conseguenza è necessario aggiungere all’allegato 2 OPPD un nuovo parametro «biocidi».

USC; Sciencein- Accolgono con favore gli sforzi intrapresi per ridurre i rischi associati all’uso dustries; SKW; di biocidi, ma ritengono che i relativi valori limite non siano da stabilire Swissmem; nell’OBioc, poiché sono già definiti nell’OPAc. L’articolo 2a capoverso 3 ASF; GalloSuisse; deve essere stralciato o sostituito con un rimando alle norme esistenti se-FSPC; Swiss Med- condo l’articolo 48a OPAc.