Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 26 pagine
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USPV Chiede che ai biocidi in grado di disperdersi nell’ambiente si applichino le
stesse condizioni previste dalla LAgr per i prodotti fitosanitari, quindi per l’impiego di biocidi dovrebbe essere definito lo stesso obiettivo di riduzione dei rischi dei prodotti fitosanitari.
USC; Sciencein- Cpv. 3
dustries; CDS; «Gli indicatori, così come stabiliti nell’articolo 48a OPAc, servono a verifi-Swissmem; care se l’obiettivo è realizzato. Essi cono calcolati: a. ogni anno per princi-USPV; ASF; Gal- pio attivo di cui al capoverso 1; b. facendo il rapporto tra il numero di corsi loSuisse; FSPC d’acqua in cui le concentrazioni sono state superate e il numero totale di
corsi d’acqua analizzati.»
L’articolo 48a OPAc e, in particolare, i capoversi 3 e 4 hanno carattere indicativo. Inoltre, gli indicatori menzionati alle lettere a e b non sono idonei a verificare il raggiungimento dell’obiettivo (osservanza dei valori limite):
- secondo il rapporto esplicativo i dati inerenti alle quantità immesse sul mercato e le indicazioni sulla tossicità permettono di priorizzare i principi attivi. Si tratta di un’analisi dell’osservanza dei valori limite basata sui rischi, che rappresenta quindi solo una parte della realtà;
- in caso di superamenti i valori misurati devono essere interpretati sulla base del bacino imbrifero del corpo idrico e dell’area di utilizzo del principio attivo. È molto discutibile derivare la quota di biocidi, prodotti fitosanitari e medicamenti veterinari dalle quantità consumate (= vendite). Per i biocidi si conoscono soltanto le quantità consumate, ma non l’impiego (tipo, luogo, momento dell’utilizzazione ecc.) dei prodotti. Attribuire la fonte è possibile solo se sono stati raccolti dati dettagliati sull’impiego dei biocidi.
Scienceindustries Chiede di definire obiettivi misurabili prima degli indicatori. Tali obiettivi di
immissione rientrano piuttosto nell’OPAc.
Motivazione: il rilevamento di questi dati non riduce il rischio.
Ad lett. a: l’annuncio dell’immissione sul mercato di una certa quantità di un principio attivo in un determinato gruppo di prodotti non permette di stabilire un collegamento con un valore misurato nelle acque, poiché l’immissione sul mercato non fornisce alcuna informazione su quando, dove, in che misura e in quali condizioni il principio attivo immesso sul mercato (nel biocida omologato) è stato effettivamente utilizzato conformemente alle disposizioni o lo sarà.
Ad lett. b: per essere significativo, questo «indicatore» dovrebbe essere formulato diversamente, ossia come «rapporto tra il numero delle acque in cui sono stati misurati superamenti dei valori limite e il numero totale delle acque». È evidente che, per ragioni pratiche, o meglio, a causa delle risorse limitate, non è possibile effettuare un rilevamento per tutte le acque. Ciò dà adito, nel migliore dei casi, a un’immagine distorta.
USPV Per determinare gli indicatori di rischio dei biocidi sarebbe opportuno utiliz-
zare lo stesso metodo di calcolo applicato ai prodotti fitosanitari (art. 10c dell’ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura: Metodo per il calcolo dei rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari). Dal momento che i principi attivi dei biocidi sono parzialmente uguali a quelli dei prodotti fitosanitari, la riduzione dei rischi associati ai due ambiti dovrebbe corrispondere a quella prevista nell’articolo 6b capoverso 2 LAgr.
USPV L’immissione dei principi attivi di cui al capoverso 1 e i loro prodotti di de-
gradazione devono essere evitate o ridotte. L’obiettivo è che le concentra-