Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 26 pagine

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condizione che siano sufficientemente piccoli e delimitati in modo significativo.

Il principio della prevenzione secondo la Costituzione federale (art. 74)

non consente un’«attesa silenziosa» da parte delle autorità di fronte a questi danni ambientali o ai pericoli per la sicurezza alimentare nell’acqua potabile. Tali principi richiedono in definitiva misure mirate e tempestive da parte delle autorità competenti che siano in grado di contenere rapidamente le contaminazioni da biocidi ed evitarle in futuro.

ZG Accoglie con favore l’adeguamento dell’OBioc alla legge sulla protezione

delle acque (LPAc).

AG; BE; BL; BS; Richiesta:

JU; LU; SO; TG; riguarda l’articolo 23 capoverso 2 lettera c. Nell’OPAc devono essere sta-TI; VD; ZH; Chem- biliti valori limite ecotossicologici per altri principi attivi sulla base dei risulsuisse; ACCS tati ottenuti dalla determinazione dei rischi (art. 2a).

Motivazione:

il numero dei principi attivi che possono dar luogo a una verifica delle omologazioni è esiguo, in particolare per le acque superficiali. Qui vengono considerati poco meno di 20 principi attivi per i quali esistono valori limite ecotossicologici individuali secondo l’allegato 2 OPAc. Si sottolinea dunque l’importanza di stabilire opportuni valori limite per altre sostanze, nel presente caso anche per quelle contenute nei biocidi. È essenziale per chiudere l’anello di controllo dal monitoraggio ambientale alla verifica delle omologazioni.

USC; ASF; Gallo- Si chiede lo stralcio della lettera c.

Suisse; FSPC

Scienceindustries; Richiesta: è necessario precisare l’oggetto della verifica.

CDS Motivazione: non esiste un nesso diretto tra l’omologazione di un principio

attivo o di un biocida e la concentrazione di un principio attivo misurato in uno o più corpi idrici. L’omologazione di un principio attivo o di un biocida non si riferisce alle quantità.

USPV Chiede di armonizzare i testi con la formulazione nella LPAc.

Art. 61a Obbligo di comunicazione relativo all’immissione sul mercato di biocidi

AG; BE; FR; GE; Accolgono con favore la limitazione dell’obbligo di comunicazione a chi im-LU; SO; TG; TI; mette i biocidi in commercio per la prima volta (fabbricante o importatore). VD; ZH; SG;

Chemsuisse;

ACCS

ZG; FRC Approvano l’articolo e sono favorevoli all’obbligo di comunicazione per l’im-

missione in commercio dei biocidi.

FSD Accoglie con favore le modifiche proposte dell’ordinanza sui biocidi, in par-

ticolare l’obbligo di annuncio dei prodotti immessi in commercio e la temporanea rinuncia all’obbligo di annuncio per l’impiego di determinati biocidi, che avrebbe comportato un enorme aggravio di lavoro per il settore. L’obbligo di annuncio dei prodotti immessi in commercio è molto più semplice dal punto di vista amministrativo, ma quasi altrettanto efficace.

USAM Esprime parere contrario a questo obbligo di comunicazione poiché com-