Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 26 pagine

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diante misurazioni delle concentrazioni nelle acque.

La concentrazione del principio attivo o del prodotto di degradazione non dovrebbe superare il valore limite consentito. Il valore di 0,1 μg/l è forse indicato per alcune sostanze, ma non per altre. È dunque opportuno rinunciare a indicare questo valore, rimandando invece a una tabella con i valori limite.

In caso di un loro superamento, è necessario eseguire nuovamente i test a intervalli ragionevoli e analizzare l’andamento.

PSS; Aggiunta all’articolo 2a capoverso 2 lettera b:

Greenpeace «le esigenze espresse in valori numerici ecotossicologici secondo l’alle-Svizzera; PUSCH; gato 2 numero 11 capoverso 3, tabella numero 4 OPAc nelle acque super-WWF; Eawag ficiali; se il principio attivo non figura nell’allegato 2 OPAc, la concentra-

zione al di sotto della quale non è atteso alcun effetto fissata al momento della sua approvazione. Se la concentrazione misurata è inferiore a quella fissata al momento dell’approvazione, tuttavia superiore a 0,1 μg/l, occorre derivarne un’esigenza espressa in valori numerici ecotossicologici e inserirla nell’allegato 2 numero 11 capoverso 3 tabella numero 4 OPAc.»

Eawag I valori limite definiti sono accolti sostanzialmente con favore. Nell’ottica del

principio della prevenzione secondo l’OPAc chiede tuttavia che per i principi attivi non figuranti nell’allegato 2 OPAc, in caso di superamento

dell’esigenza espressa in valori numerici di 0,1 μg/l nelle acque, sia verificato se possono essere realizzati gli obiettivi di cui all’allegato 2, capoverso 1 lettera f OPAc. Per la valutazione deve essere estrapolata un’esigenza espressa in valori numerici ecotossicologici. Se anche questa è superata, occorre valutare la possibilità di integrarla nell’allegato 2 numero 11 capoverso 3 tabella numero 4 OPAc per le acque superficiali. Ciò garantisce l’assenza di rischi non solo in base alle concentrazioni stabilite nella procedura di omologazione, ma anche in base al metodo di derivazione delle esigenze espresse in valori numerici. Nella valutazione possono confluire anche dati e risultati non ancora disponibili al momento dell’autorizzazione.

ZH; USC; Procedura di approvazione: alcuni principi attivi sono contenuti nei biocidi, ASEP; USPV; ma anche nei prodotti fitosanitari. La procedura di omologazione prevede ASF; GalloSuisse tuttavia una differenza decisiva: per i biocidi la procedura di approvazione è

armonizzata con la normativa dell’UE, mentre non lo è per i prodotti fitosanitari. Ciò comporta che la Svizzera riconosca i biocidi omologati nell’UE, mentre per l’omologazione e la rivalutazione dei prodotti fitosanitari sono considerate le specificità della Svizzera. Se un principio attivo è pericoloso per le api, il suo impiego nei prodotti fitosanitari è vietato in Svizzera. Per i biocidi, invece, l’omologazione del principio attivo in Svizzera dipende dall’omologazione nell’UE, pertanto alcuni principi attivi sono omologati come biocidi, ma non come prodotti fitosanitari (p. es. alfa-cipermetrina, Fipronil, Imidacloprid). Occorre tenerne conto affinché anche i principi attivi biocidi, che possono finire nell’ambiente, siano trattati come i prodotti fitosanitari.

L’ASEP afferma di non comprendere perché molte sostanze chimiche, alcune delle quali da molto tempo vietate come pesticidi in agricoltura, continuano tuttavia a essere omologate come biocidi, per i quali esiste parimenti un notevole rischio di emissione nell’ambiente, ad esempio sotto forma di acque scolanti dalle facciate o simili.