Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 26 pagine

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zioni misurate non superino ripetutamente e ampiamente i seguenti valori limite:

0.1 μg/l nelle acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile o previste per questo scopo:

i testi dovrebbero essere allineati alle formulazioni nella LPAc, per esempio «che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile o previste per questo scopo», secondo l’articolo 9 capoverso 3.

Lignum La definizione dell’indicatore di cui all’articolo 2a capoverso 3b per determi-

nare la realizzazione dell’obiettivo è ritenuta insufficiente. Dovrebbe essere fissato nell’ordinanza sulla base di evidenze scientifiche, altrimenti c’è il rischio che siano stabiliti valori arbitrari e poco appropriati.

Art. 23 cpv. 2 lett. c (verifica)

AG; BE; BS; FR; Richiesta: riformulazione del rimando all’articolo 23 capoverso 2 lettera a: GE; JU; LU; NW; «L’organo di notifica procede a una verifica se:

SG; SO; TG; TI; un principio attivo contenuto nel prodotto supera ripetutamente e ampia-VD; ZH; Chem- mente il valore limite secondo l’articolo 9 capoverso 3 della legge federale suisse; PSS; del 24 gennaio19917 sulla protezione delle acque per un biocida viene Greenpeace constatato il superamento di un valore limite secondo l’articolo 48a OPAc.» Svizzera; CCA; Motivazione:

PUSCH; WWF; nel frattempo il principio di cui all’articolo 9 capoverso 3 LPAc è stato inse-ASEP; ACCS rito e precisato nell’articolo 48a OPAc (entrata in vigore il 1° febbraio

2023). A differenza di quanto previsto nell’avamprogetto posto in consultazione, un rimando a questa nuova e più precisa disposizione dell’OPAc consentirebbe di specificare quali valori sono considerati valori limite ecotossicologici, quando sono «ripetutamente e ampiamente» superati e che per le acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile o sono previste per questo scopo vanno considerati anche i prodotti di degradazione dei principi attivi.

ASEP Ritiene che «ripetutamente e ampiamente», in particolare in riferimento

alla distribuzione geografica dei superamenti dei valori limite, non siano espressioni appropriate, soprattutto non nelle condizioni idrogeografiche svizzere:

- in primo luogo il numero di corpi idrici, soprattutto di piccole dimensioni e di tipo torrentizio, nei quali sono effettuate le misurazioni di controllo è troppo esiguo. Solo aumentandone il numero sarebbe possibile evitare che gli effetti di diluizione nei corpi idrici più grandi (laghi e fiumi) finiscano per celare o «annacquare» la contaminazione da biocidi. Allo stesso tempo, però, potrebbe verificarsi un accumulo incontrollato di biocidi nella fauna acquatica. Solo una rete più capillare di misurazioni di controllo consente prima di tutto di individuare tempestivamente e, in secondo luogo, di evitare il più possibile gli «hot spot» di contaminazione da biocidi;

- secondariamente, i limiti imposti dai Cantoni sono in molti luoghi inappropriati per circoscrivere le aree idrologicamente rilevanti. È necessario un metodo più differenziato dal punto di vista geografico per definire «diffusamente». Sarebbe opportuno rinunciare al criterio dei «confini cantonali» e basarsi esclusivamente sul numero di bacini imbriferi dei corpi idrici, a