Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 26 pagine

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FR; VD È prevedibile che numerose immissioni in commercio non siano annun-

ciate, soprattutto da parte di importatori che non sono consapevoli di tale obbligo, nonché a causa del fatto che non viene creata alcuna competenza in materia di esecuzione per il controllo dell’obbligo di comunicazione. In caso di mancata osservanza, compete quindi ai Cantoni procurare le informazioni, con un notevole aggravio di lavoro per gli organi esecutivi.

Precisazione delle conseguenze della mancata osservanza dell’obbligo di annuncio, per esempio introducendo un nuovo capoverso 5: «In caso di mancata osservata dell’obbligo di annuncio l’omologazione rilasciata può essere revocata.»

L’articolo 61a risponde a esigenze della Confederazione, ma i Cantoni ottengono uno scarso valore aggiunto dalla comunicazione. Sarebbe sproporzionato se i Cantoni chiedessero all’organo di notifica di effettuare controlli laddove non è stata effettuata la comunicazione, poiché si rischierebbe un notevole sovraccarico di lavoro.

Chemsuisse; Nuovo capoverso 3bis:

ASEP; ACCS «In caso di mancata osservanza dell’obbligo di annuncio, l’organo di noti-

fica chiede al titolare dell’importazione di trasmettere i dati.»

È presumibile che questo nuovo obbligo sarà adempiuto solo da una parte dei soggetti tenuti a osservarlo. L’organo di notifica che constata lacune al riguardo deve quindi chiedere al titolare dell’omologazione di effettuare la comunicazione o di provvedere affinché sia effettuata.

USC; Scienceindu- «Chi immette biocidi sul mercato per la prima volta a titolo professionale o stries; commerciale deve comunicare all’organo di notifica, al più tardi il 31 gen-CDS; SSIGA; naio di ogni anno, i seguenti dati relativi all’anno precedente:»

Swissmem; USPV;

ASF; FSPC; phar- USC; USPV:

maSuisse propongono di eliminare «per la prima volta» poiché le quantità di biocidi

immessi in commercio devono essere annunciate ogni anno.

Scienceindustries

Richiesta: è necessario definire che cosa si intenda con «la prima volta», oppure rinunciare a questa espressione.

Motivazione: la formulazione proposta dà adito a fraintendimenti. Dal modo in cui l’espressione è utilizzata negli articoli citati si deduce che:

- chiunque abbia immesso biocidi in commercio prima del 31 dicembre 2023 è esonerato dal nuovo obbligo di annuncio/comunicazione;

- è soggetto all’obbligo di annuncio/comunicazione solo chi nel corso di un anno ha immesso biocidi in commercio per la prima volta. Negli anni successivi l’annuncio/la comunicazione non ha luogo più per la prima volta, quindi l’obbligo non sussiste più.

SSIGA:

non dovrebbe essere notificata soltanto la prima immissione in commercio di biocidi, ma ogni immissione in commercio, quindi anche se ripetuta.

pharmaSuisse:

l’obbligo di comunicazione è stabilito per la prima immissione in commercio, tuttavia non si capisce chiaramente chi è soggetto a questo obbligo. Una precisazione nel rapporto esplicativo o una formulazione più chiara dell’articolo 61a capoverso 1 AP-OBioc garantirebbe una maggiore cer-