Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 26 pagine
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tezza del diritto, altrimenti anche i commercianti, i centri di consegna e i mercati specializzati potrebbero ritenersi assoggettati all’obbligo.
È inoltre fondamentale che l’obbligo di comunicazione per i biocidi sia concepito nel modo più semplice possibile nella pratica e possa essere attuato con un onere contenuto da parte delle aziende interessate.
SG; PSS; Green- Richiesta: aggiunta all’articolo 61a capoverso 1 lettera c:
peace Svizzera; «i principi attivi contenuti nei biocidi e la loro concentrazione; nonché la CCA; PUSCH; concentrazione stabilita al momento della loro approvazione, al di sotto WWF; ASEP della quale non sono attesi effetti»
Motivazione:
l’auspicato obbligo di annuncio, imprescindibile per il monitoraggio dei biocidi, ha senso soltanto se viene sempre indicato un riferimento tra la concentrazione originariamente autorizzata e le concentrazioni eventualmente aggiornate. Occorre considerare che gli effetti negativi, in particolare sulla fauna acquatica e, nel caso di approvvigionamento in acqua potabile, anche direttamente sull’uomo, possono eventualmente manifestarsi solo a una maggiore distanza di tempo dall’autorizzazione originaria.
pharmaSuisse Il previso obbligo di comunicazione per l’immissione in commercio di bio-
cidi implica un aggravio burocratico.
Swissmem L’industria tecnologica è interessata dalle disposizioni quando importa so-
stanze e preparati contenenti biocidi (p. es. lubrorefrigeranti) per la produzione. Swissmem si oppone al nuovo obbligo di comunicazione. Così come proposto attualmente, l’onere per attuarlo è limitato (art. 61a) e si risolve utilizzando uno strumento esistente, ossia il registro dei prodotti chimici. Tuttavia, si può anticipare che il futuro annuncio degli impieghi potrebbe essere molto più oneroso per il settore tecnologico, quindi sarà accolto in modo particolarmente critico.
Swiss Medtech Sovrapposizione di attività nell’annuncio dei principi attivi e della loro con-
centrazione. È opportuno evitare le ridondanze per non gravare le imprese di ulteriore lavoro.
Scienceindustries; Art. 61a; cpv. 1
CDS; Richiesta: «Chi immette biocidi sul mercato per la prima volta a titolo pro-Swissmem; fessionale o commerciale deve comunicare all’organo di notifica, al più USPV; ASF; Swiss tardi il 31 gennaio 30 giugno di ogni anno, i seguenti dati relativi all’anno Medtech precedente:
a. il nome, l’indirizzo, l’e-mail e il numero di telefono della persona soggetta all’obbligo di notifica;
b. la quantità di biocidi immessa sul mercato;
c. i principi attivi contenuti nei biocidi e la loro concentrazione;
d. il tipo di prodotto ai sensi dell’allegato 10.»
Motivazione:
le imprese interessate hanno bisogno di più tempo per estrarre i dati necessari dai loro sistemi. Considerando i giorni festivi a cavallo dell’anno e i giorni di ferie spesso fruiti in questo periodo, una scadenza così ravvicinata non è fattibile per motivi pratici. Gli elementi da fornire «principi attivi» e «concentrazione dei principi attivi» nonché «tipo di prodotto ai sensi dell’al-