Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/1: Revisione dell’Ordinanza sui biocidi (OBioc) · 26 pagine
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legato 10» sono già contenuti nella decisione di omologazione dell’organo di notifica. Ripetere la comunicazione di questi dati da parte della persona soggetta all’obbligo di annuncio non comporta alcun valore aggiunto. Le informazioni possono essere ricavate dai dati di cui l’organo di notifica è già in possesso. Ciò consente di alleviare il lavoro amministrativo delle imprese e di ridurre le fonti di errore senza che sia messo a disposizione un minor numero di dati a chi ne necessita.
Art. 61a cpv. 2
Scienceindustries; Richiesta: «I dati devono essere suddivisi secondo il prodotto, i prodotti CDS sono identificati secondo il N. dell’omologazione federale di cui all’arti-
colo 20 capoverso 2 lettera b numero 6 o di cui al capoverso 3 lettera e, e o secondo il nome commerciale.»
Motivazione: la suddivisione dei dati secondo il numero di omologazione, in base al quale l’organo di notifica dispone già degli altri dati rilevanti, è sufficiente. Eventualmente si potrebbe rinunciare del tutto all’uso di un nome commerciale, in quanto ciò ridurrebbe la possibilità di errore (p. es. grafie differenti, refusi).
Art. 61a cpv. 3
Scienceindustries; Richiesta: «La notifica deve essere effettuata elettronicamente nel formato CDS richiesto dall’organo di notifica. Una forma alternativa di comunicazione
deve essere precedentemente concordata con l’organo di notifica.»
Motivazione: già in passato il formato di notifica elettronico (RPC) ha posto spesso problemi all’organo di notifica nell’ambito dell’attuazione dell’ordinanza sui prodotti chimici. Le imprese soggette all’obbligo di annuncio non devono trovarsi nella situazione in cui non sono in grado di adempiere il loro obbligo di annuncio/comunicazione a causa dell’indisponibilità dei sistemi elettronici dell’organo di notifica. Occorre dunque prevedere che, in questi casi, le imprese possano adempiere anche diversamente i loro obblighi di annuncio d’intesa con l’organo di notifica, per esempio con la presentazione di una tabella di dati in un formato corrente che l’organo di notifica è in grado di elaborare.
Art. 61a cpv. 4
USC; «I dati raccolti possono essere pubblicati e notificati in forma anonimizzata.» Scienceindu-
stries, CDS; USC: la pubblicazione dei dati è discutibile poiché non ne deriva alcun va-Swissmem; lore aggiunto.
ASF; GalloSuisse Scienceindustries:
i dati annunciati dalle imprese devono servire a realizzare gli obiettivi di protezione secondo la strategia in materia di prodotti chimici della Confederazione e all’adempimento dell’Iv. pa. 19.475. Una pubblicazione non è necessaria a tale scopo. Approva la trasmissione dei dati in forma anonimizzata a condizione che ciò riguardi l’esecuzione da parte dei servizi autorizzati presso la Confederazione e delle autorità cantonali di esecuzione e il loro utilizzo da parte di ToxInfo, che serve direttamente a realizzare gli obiettivi di protezione. È invece fondamentalmente contraria alla pubblicazione dei dati, in quanto il valore aggiunto dei soli dati, cioè senza contestualizzarne l’utilizzo e l’impatto, è minimo. Per contro c’è il rischio che vengano avanzate richieste avventate di riduzione delle quantità senza tenere