Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/41: Codice civile svizzero (doppio cognome in occasione del matrimonio) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 4Fedlex · Rapporto sui risultati

N. dossier: 231.1-4908/3/5

una soluzione piccola e una grande. La soluzione piccola corrisponde ampiamente al disciplinamento del doppio cognome prima dell’entrata in vigore dell’ultima revisione del diritto sul cognome del 1° gennaio 2013. Secondo questa revisione solo il fidanzato il cui cognome da nubile o da celibe non è stato scelto come cognome coniugale comune può formare un doppio cognome. Il doppio cognome ha una struttura ben precisa: il cognome portato fino ad allora viene anteposto al cognome coniugale senza trattino. Se i fidanzati decidono di non formare un cognome coniugale comune, non possono assumerne uno doppio. La soluzione grande prevede invece per entrambi i fidanzati la possibilità di portare un doppio cognome, indipendentemente dal fatto che abbiano definito un cognome coniugale comune o no. Tale doppio cognome può essere portato a scelta con o senza trattino. Se i fidanzati mantengono i rispettivi cognomi attuali, il loro cognome sarà anteposto al cognome attuale dell’altro o dell’altra. Se per contro è scelto un cognome coniugale comune, quest’ultimo sarà collocato al primo posto e il cognome attuale dell’altra persona, il cui cognome da nubile o celibe non è dichiarato cognome coniugale, figurerà al secondo posto. Entrambe le soluzioni prevedono la possibilità per i fidanzati il cui cognome attuale non è il proprio cognome da nubile o da celibe, di dichiarare prima del matrimonio di voler di nuovo portare il cognome da nubile o celibe.

Oggetto della consultazione è anche il futuro del cognome di affinità. Oggi questo cognome con trattino è fondato sul diritto consuetudinario; esso può essere indicato nei documenti d’identità e portato nella vita di tutti i giorni. Il diritto vigente tuttavia non lo considera un cognome ufficiale e quindi non può essere iscritto nel registro dello stato civile. In caso di reintroduzione del doppio cognome secondo la soluzione grande si pone la questione dell’opportunità di ridefinire la regolamentazione relativa al cognome di affinità. Nel quadro della consultazione sono state proposte tre varianti: secondo la prima, se è introdotto il doppio cognome i documenti d’identità indicano solo il cognome ufficiale. Il cognome di affinità riportato sui documenti d’identità può essere reso cognome ufficiale. La seconda variante riporta nel nuovo documento d’identità le iscrizioni che figurano in quello esistente, ma dall’entrata in vigore della revisione non permette di iscriversi nuovi cognomi di affinità. In questo modo solo le persone che si sposano secondo il nuovo diritto dovrebbero imperativamente indicare il cognome ufficiale sul documento d’identità. La terza variante propone di conservare immutata la pratica attuale in materia di cognome di affinità mantenendola possibilità di riportare, come nel regime attuale, il cognome di affinità nei documenti d’identità, indipendentemente dal cognome ufficiale.

4 Osservazioni generali

I pareri pervenuti si lasciano suddividere in tre gruppi:

• approvazione generale della reintroduzione del doppio cognome e approvazione di massima di una delle proposte del progetto preliminare (o di entrambe);

• approvazione generale della reintroduzione del doppio cognome, ma rifiuto di entrambe le soluzioni proposte;

• rifiuto generale della reintroduzione del doppio cognome o del progetto preliminare.