Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 26 pagine
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3.2.4 Ulteriori commenti sulla norma di base
Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono l’inclusione nella norma di base di ulteriori elementi di riforma (oltre ai tre già citati):
- BE e FR: impiego della quota federale per le misure volte a rafforzare la piazza eco- nomica. Per FR è ipotizzabile come alternativa la destinazione all’AVS.
- GE: principio di un’imposta integrativa strutturata come imposta federale.
NE: invece di prevedere un’imposta integrativa, la norma di base potrebbe consentire ai Cantoni di introdurre un’imposizione speciale per i gruppi di imprese interessati dal progetto dell’OCSE e del G20.
TI: la limitazione ai «grandi gruppi di imprese» di cui all’articolo 129a capoverso 1 AP-Cost. sarebbe eccessiva. La norma dovrebbe essere più ampia per consentire una reazione più flessibile agli sviluppi futuri. La seconda frase dell’articolo 129a capoverso 1 AP-Cost. sa- rebbe superflua.
Conferenza fiscale delle città svizzere: sopprimere il capoverso 2 dell’articolo 129a AP-Cost.; rinuncia alla possibilità di deroga all’articolo 128 capoverso 4 Cost. La Conferenza fiscale delle città svizzere presenta una proposta di formulazione completa.
IFF-HSG: la formulazione proposta dell’articolo 129a AP-Cost. limiterebbe eccessivamente il campo d’azione. Inoltre non sarebbe necessario modificare l’ordine di competenze. Si po- trebbe quindi formulare l’articolo 129a AP-Cost. in modo più conciso e consentire alla Confe- derazione di emanare disposizioni di armonizzazione volte a tutelare gli interessi dell’econo- mia svizzera messi in discussione da cambiamenti del sistema fiscale internazionale.
ZVDS: si dovrebbe definire od omettere l’espressione «grandi gruppi di imprese».
4 Disposizione transitoria (art. 197 n. 14 AP-Cost.)
La disposizione transitoria costituisce la base per l’attuazione temporanea dell’imposizione minima da parte del Consiglio federale a livello di ordinanza. Tale ordinanza rimarrà in vigore solo finché non entrerà in vigore la legge ordinaria. La disposizione transitoria contiene una serie di parametri vincolanti che il Consiglio federale deve considerare nella sua ordinanza. Nel contesto dell’iter legislativo successivo, il legislatore non sarà vincolato ai parametri della disposizione transitoria, bensì esclusivamente alla norma costituzionale di base.
4.1 Finalità
Secondo la proposta del Consiglio federale, l’imposizione minima nell’attuazione nazionale dovrebbe riguardare solo le imprese che rientrano nel campo di applicazione del secondo pi- lastro. I gruppi di imprese più piccoli o attivi esclusivamente a livello nazionale non sono di- rettamente interessati dall’imposizione minima. Per i gruppi di imprese interessati dall’imposi- zione minima, l’imposizione verrà aumentata al 15 per cento in media per tutte le unità del gruppo in Svizzera, con riferimento alla base di calcolo GloBE. Occorre pertanto compensare la pressione fiscale superiore al 15 per cento con quella inferiore al 15 per cento.
Su questo punto la maggior parte dei partecipanti alla consultazione concorda con la propo- sta del Consiglio federale. Le richieste di un’attuazione mirata possono anche dedotte dalla proposta che la norma di base in Costituzione sia concepita come un «articolo difensivo» o sia più strettamente allineata agli attuali sforzi dell’OCSE o del G20. Alcuni partecipanti alla consultazione esprimono un’opinione divergente dalla proposta del Consiglio federale.
Cantoni, città e Comuni
Il Cantone VS chiede che ogni Cantone garantisca un’imposizione del 15 per cento per le unità del gruppo interessate (in media su tutte le unità del gruppo questo può comportare un onere superiore al 15 per cento).