Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 26 pagine

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7 Perequazione finanziaria nazionale (NPC)

Il Consiglio federale afferma nel rapporto esplicativo che le entrate dell’imposta integrativa dovrebbero confluire nel sistema di perequazione finanziaria sotto forma di entrate fiscali ag- giuntive. Pur essendo lecito attendersi variazioni nei pagamenti per la perequazione delle ri- sorse, queste dovrebbero restare entro valori tollerabili per tutti i Cantoni. Per il momento non occorre pertanto cambiare il sistema di perequazione delle risorse.

Cantoni, città e Comuni

Gran parte dei Cantoni concorda con la posizione del Consiglio federale. Alcuni esprimono tuttavia il timore che il progetto possa aumentare le disparità intercantonali. La CDCF e nu- merosi Cantoni chiedono pertanto che venga effettuata un’analisi approfondita degli effetti della riforma sulla perequazione finanziaria con i dati fiscali attuali nell’ambito del prossimo rapporto sull’efficacia (2026-2029).

I Cantoni ZH e BE considerano l’imposta integrativa come un nuovo tipo di imposta, per cui le relative entrate dovrebbero essere destinate direttamente ad aumentare il potenziale delle risorse dei Cantoni. Il Cantone ZH intende verificare se i costi delle misure volte a rafforzare la piazza economica debbano essere inclusi nel potenziale delle risorse. Benché in contrad- dizione con la nomenclatura della perequazione delle risorse, i fondi impiegati a questo scopo potrebbero tuttavia ridurre in modo sostanziale le eventuali entrate supplementari ri- scosse con l’imposta integrativa.

Il Cantone BS propone di incaricare il gruppo di esperti incaricato del rapporto sull’efficacia di esaminare la considerazione delle misure volte a rafforzare la piazza economica nella pere- quazione delle risorse.

Partiti, organizzazioni e altri soggetti

I partiti, le organizzazioni ed altri soggetti non hanno formulato alcuna richiesta diversa dalla proposta del Consiglio federale.

8 Altre osservazioni

8.1 Approfondire l’idea del Cantone di riferimento

Secondo il rapporto esplicativo del Consiglio federale sull’attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale, dal punto di vista procedurale è concepibile che in singoli casi venga definito un Cantone di riferimento che fornisca agli altri Cantoni par- tecipanti una proposta giuridicamente non vincolante per la ripartizione dell’imposta integra- tiva alle singole unità operative.

Diversi partecipanti alla consultazione ritengono opportuno portare avanti l’idea del Cantone di riferimento.

Cantoni, città e Comuni

BS, FR, GE, GL, LU, OW, SG, SH, SO, TG (o sotto forma di uno «sportello unico», si ve- dano le spiegazioni di seguito), TI, VD (propone un adeguamento corrispondente nella dispo- sizione transitoria art. 197 n. 14 cpv. 5 AP-Cost.), CDCF, Conferenza fiscale delle città sviz- zere.

Partiti

UDC

Organizzazioni e altri soggetti