Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 26 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati

8.5 Ulteriori osservazioni

BS: in caso di «jurisdictional blending», per il calcolo dell’imposizione minima del

15 per cento occorre dichiarare esplicitamente a livello costituzionale l’impedimento di un’im- posizione eccessiva.

VD: l’ordinanza del Consiglio federale dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- nella dichiarazione d’imposta possono essere combinate tutte le diverse imposte integra-

tive. Poiché le unità imponibili non sono necessariamente identiche, occorre definire un obbligo fiscale separato tra l’imposta integrativa nazionale e le altre;

- il gruppo di imprese imponibile deve presentare la stessa dichiarazione d’imposta in tutti i

Cantoni in cui abbia un’unità. La dichiarazione d’imposta comprende una parte specifica per ogni società e una sintetica, che consente lo «Swiss blending»;

- Ogni Cantone è responsabile della verifica delle unità del gruppo presenti sul proprio ter-

ritorio (con una scadenza). Il Cantone di riferimento deve controllare il consolidamento.

UDC: l’«Implementation Framework» e l’«accordo multilaterale» non dovrebbero soltanto es- sere consultati nelle commissioni parlamentari, ma anche sottoposti all’Assemblea federale mediante decisioni sottostanti a referendum.

Alliance Sud (parere condiviso da CBM) e Public Eye:

- la riforma deve essere attuata in modo fondamentalmente diverso, identificando innanzi-

tutto gli utili sottotassati e suddividendoli tra i diversi Paesi in base alla formula di alloca- zione («formulary apportionment»). La formula deve considerare: a) i valori materiali di singole unità di gruppo come gli immobili, le fabbriche, i macchinari, i sistemi informatici fissi; b) il personale e c) la cifra d’affari conseguita da un gruppo in un determinato

Paese.

- Le rendicontazioni Paese per Paese dovrebbero essere pubbliche.

Economiesuisse: si dovrebbe coinvolgere direttamente il mondo economico nei lavori di defi- nizione della nuova procedura di accertamento e riscossione dell’imposta integrativa; inoltre, si dovrebbero tenere in particolare considerazione le richieste degli ambienti economici forte- mente interessati con numerose unità operative in Svizzera (parere condiviso da HKBB e Swissmem).

EXPERTsuisse e ASA: poiché diversi termini utilizzati nella norma transitoria sono tradotti dall’inglese e non sono ancora stati definiti nel diritto fiscale svizzero, richiedono una defini- zione nell’ordinanza (EXPERTsuisse) o nel messaggio (ASA).

HKBB: la legge di attuazione non dovrebbe discostarsi troppo dall’ordinanza.

UCS/CDFV chiedono di limitare nel tempo le disposizioni transitorie, considerando appro- priati due anni. Se l’articolo costituzionale venisse respinto, si dovrebbe abrogare la disposi- zione transitoria. Anche l’ASA chiede una limitazione nel tempo (per es. 10 anni).

Travail.Suisse:

- si dovrebbe prevedere una clausola che impedisce di ridurre gli oneri fiscali attualmente

superiori al 15 per cento nel corso dell’attuazione nazionale del secondo pilastro (anche se un’imposta del 15 per cento è sufficiente per tutelarsi dai diritti di imposizione

all’estero).

- Per il primo pilastro si propone al massimo un controfinanziamento, qualora le entrate do-

vessero diminuire eccessivamente.

Alcuni partecipanti alla consultazione entrano nel dettaglio delle singole disposizioni dell’arti- colo transitorio a cui rimandano nei loro commenti (art. 197 n. 14 AP-Cost.):

- OREF:

o capoverso 2 lettera c: fare riferimento agli standard di presentazione dei conti ri- conosciuti dall’OCSE.