Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 26 pagine

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o Capoverso 2 lettere i e k nonché capoverso 3 lettera b: si dovrebbe applicare il

meccanismo di ripartizione dell’imposta integrativa solo alle «legal entities»;

o nel messaggio si dovrebbe chiarire l’espressione «particolari rapporti tra imprese»

del capoverso 3 lettera a.

- ASB:

o è necessario chiarire diversi termini: «Giurisdizione fiscale» nel capoverso 2;

«conto economico» nel capoverso 2 lettera c; «unità operative» nel capoverso 2 lettere i e k nonché nel capoverso 3 lettera b; «primo luogo» e «in secondo

luogo» nel capoverso 2 lettera j; «particolari rapporti tra imprese» del capoverso 3 lettera a (da chiarire nel messaggio).

o Capoverso 2 lettera d: lo «standard di presentazione dei conti riconosciuto» deve

comprendere anche lo standard di presentazione dei conti della FINMA.

- ASA:

o capoverso 1: almeno nel messaggio andrebbe escluso uno «swiss finish» (le

norme servono a rispettare gli standard internazionali).

o Capoverso 2 lettera a (EXPERTsuisse concorda su questo punto): le eccezioni

(concernenti gruppi di imprese nella fase iniziale dell’espansione internazionale o, nella migliore delle ipotesi, una regola de minimis) andrebbero stabilite nell’ordi- nanza.

o Capoverso 2 lettera a: il rapporto esplicativo omette quasi completamente il tema

delle entità escluse («excluded entities»), che andrebbe spiegato nel messaggio.

o Capoverso 2 lettera c e capoverso 3 lettera a: il messaggio dovrebbe chiarire che

cosa si intende con «imposte determinanti» e «particolari rapporti tra imprese».

o Capoverso 2 lettera l: l’indeducibilità generale dell’imposta integrativa non sa-

rebbe determinante.