Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 26 pagine

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zione dei diritti di imposizione tra i Cantoni secondo il principio del chi chiede paga (man- tenere la flessibilità).

- Nel capoverso 2 lettera j si dovrebbe specificare che l’imposta integrativa è soggetta ai

diritti di imposizione prioritaria degli Stati esteri.

SZ suggerisce una formulazione più flessibile, per esempio l’eliminazione del limite di fattu- rato di 750 milioni di franchi nella disposizione transitoria.

VD propone diverse modifiche alla formulazione in modo che la disposizione transitoria in- cluda i seguenti aspetti o li esprima in modo più preciso: quali gruppi di imprese rientrano nel campo di applicazione dell’imposta integrativa (cpv. 2 lett. a); quali imposte vengono compu- tate per determinare l’onere (cpv. 2 lett. c); la revisione del conto annuale da parte di un uffi- cio di revisione (cpv. 2 lett. d); la possibilità di un’esenzione dall’imposta integrativa (con rife- rimento al «Global lntangible Low-Taxed lncome» [GILTI]; cpv. 2 lett. i); una descrizione di IIR e UTRP corretta (cpv. 2 lett. j); il ruolo del Cantone di riferimento e l’attività di vigilanza da parte della Confederazione (cpv. 5).

ZH: si dovrebbe formulare la disposizione transitoria in modo da coprire i seguenti ulteriori aspetti: introduzione dell’imposta integrativa IIR e UTPR, regolamentazione delle procedure e dei termini per il ricorso, prevenzione della doppia imposizione e dell’eccesso di imposi- zione, nonché sanzioni per le violazioni analoghe a quelle previste dal diritto penale in mate- ria di imposte dirette; adeguata considerazione nella perequazione finanziaria.

Economiesuisse (parere condiviso da HKBB e Swissmem):

- capoverso 2 lettera d: sostituire eventualmente il termine «unità operativa» con «soggetto

fiscale». La lettera d non dovrebbe tradursi in un obbligo di contabilità e rendicontazione fiscale separata.

- Capoverso 2 lettera l: la questione della deducibilità dell’imposta integrativa dovrebbe es-

sere affidata a una norma di delega separata ai sensi del capoverso 3.

- Capoverso 3 lettera a: l’espressione «particolari rapporti tra imprese» non è chiara. Do-

vrebbero rimanere possibili margini di azione (per es. norme speciali se all’estero si appli- cano regole speciali di imposizione minima).

- Capoverso 4: la possibilità di derogare ai principi di cui al capoverso 2 è limitata ai casi in

cui occorre salvaguardare gli interessi fiscali ed economici complessivi della Svizzera.

EXPERTsuisse: capoverso 4: la formulazione sarebbe troppo ristretta e non consentirebbe la necessaria flessibilità. Si dovrebbe prevedere una deroga al capoverso 2 anche «per tutelare gli interessi dell’economia nazionale».

ASB: capoverso 2 lettera l: la questione della deducibilità dell’imposta integrativa dovrebbe essere affidata a una norma di delega separata ai sensi del capoverso 3.

ASA:

- sopprimere il capoverso 2 lettera i. Tale disposizione condurrebbe a oneri amministrativi

inaccettabili per i gruppi di imprese con obbligo fiscale in tutti i Cantoni; nel caso dell’im- posta integrativa, si potrebbe utilizzare in primo luogo il GloBE Information Return e in secondo luogo la metodologia esistente di ripartizione fiscale intercantonale (cfr. il com- mento al cpv. 6).

- Capoverso 4: si dovrebbe aggiungere esplicitamente che l’imposta integrativa si applica

soltanto «nella misura in cui la sua mancata applicazione comporta un’imposizione all’estero». Occorre eliminare la frase sul possibile trasferimento di competenze dal Con- siglio federale al DFF.

- Capoverso 5: in questo capoverso dovrebbe essere illustrata l’idea dello «sportello

unico» attraverso l’affermazione che l’imposta complementare viene applicata e riscossa dal «Cantone competente per il gruppo di imprese». Inoltre, si dovrebbe dichiarare espli- citamente che il Consiglio federale disciplina la competenza locale.