Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 26 pagine

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1 Situazione iniziale

L’11 marzo 2022 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di condurre una procedura di consultazione con i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni di categoria in merito al decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digi- tale).

Tale procedura è durata fino al 20 aprile 2022 e ha coinvolto in totale 71 destinatari della consultazione. In particolare è stato chiesto ai Cantoni di esprimersi sulla prima data possi- bile di entrata in vigore del progetto, sugli effetti a livello cantonale e su un’eventuale parteci- pazione della Confederazione ai proventi dell’imposta integrativa da introdurre. L’elenco dei destinatari della consultazione è riportato in allegato.

Nell’ambito della procedura di consultazione sono pervenuti 74 pareri tra cui quelli dei partiti rappresentati nell’Assemblea federale (Alleanza del Centro, PLR, pvl, I Verdi, PSS, UDC), la CDCF, tutti i 26 Cantoni e numerose organizzazioni.

2 Il progetto in consultazione

Secondo il Consiglio federale, i più recenti sviluppi a livello dell’OCSE e del G20 richiedono un’ulteriore evoluzione del diritto svizzero in materia di imposizione delle imprese. Il cosid- detto progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale si articola in due pilastri:

• il primo pilastro permette agli Stati di commercializzazione di tassare una quota maggiore

dell’utile dei grandi gruppi di imprese;

• il secondo pilastro introduce un’imposizione minima per i grandi gruppi di imprese.

A livello dell’OCSE, i lavori relativi al secondo pilastro sono a buon punto e la loro attuazione da parte di numerosi Paesi è imminente. Il nostro Paese non può impedire che in futuro de- terminati gruppi di imprese operanti in Svizzera siano soggetti a una maggiore pressione fi- scale. Può tuttavia tutelare i propri interessi recependo nuove norme nel diritto nazionale,

sebbene non sussista alcun obbligo giuridico o politico in tal senso.

La Svizzera deve assicurare l’imposizione minima dei gruppi di imprese e delle unità opera- tive interessati tramite un’imposta integrativa applicata sul proprio territorio. Applicherà inoltre i nuovi diritti di imposizione qualora un gruppo di imprese operante in Svizzera non rag- giunga il livello di imposizione minima all’estero. Le entrate fiscali supplementari andranno quindi a beneficio della Svizzera e non di altri Stati. In questo modo, le imprese con sede in Svizzera potranno evitare ulteriori procedure fiscali all’estero.

L’imposta integrativa è una nuova imposta federale complementare. Si applica ai grandi gruppi di imprese che rientrano nel campo di applicazione delle nuove norme, ovvero che raggiungono una cifra d’affari annua globale di almeno 750 milioni di euro e la cui imposi- zione minima è inferiore al 15 per cento. L’attuale imposta sull’utile di Confederazione e Can- toni continuerà a essere applicata in parallelo, senza variazioni, a tutte le imprese. All’imposi- zione e all’esazione dell’imposta integrativa provvedono i Cantoni. Nei casi in cui un gruppo di imprese disponga di diverse unità in Svizzera, il Consiglio federale ha proposto nell’avam- progetto di tassare quelle unità operative che hanno contribuito al mancato raggiungimento dell’imposizione minima.

Con questa attuazione di stampo federalistico i Cantoni saranno ancora incentivati a offrire un regime fiscale competitivo. Contemporaneamente, nella Nuova impostazione della pere- quazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) si considerano le entrate fiscali aggiuntive dei Cantoni.