Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 26 pagine

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Economiesuisse (parere condiviso da HKBB e Swissmem), IVS, OREF (Cantone di riferi- mento presso la sede legale della società madre), Raiffeisen (Cantone della sede), SwissHo- ldings (Cantone della sede), ASA.

Secondo economiesuisse, ASB e ASA si dovrebbe concepire l’imposizione minima come uno «sportello unico», in modo da attuarla creando un unico obbligo fiscale soggettivo di di- ritto pubblico (per es. presso la società madre).

A ciò si collega la richiesta di collegare il meccanismo di ripartizione dell’imposta integrativa in Svizzera ai metodi esistenti. Non dovrebbe sussistere l’obbligo per ogni succursale di con- tabilizzare il GloBE ai fini della ripartizione intercantonale dell’imposta integrativa. Questa ri- chiesta viene avanzata da economiesuisse, HKBB, OREF, ASB, ASA e l’Associazione delle banche estere. Il Cantone AG avanza una richiesta diversa, ovvero di basare la ripartizione dell’imposta integrativa tra i Cantoni sulle norme GloBE. Nel caso di obblighi fiscali secondari di un’unità operativa, occorre ripartire l’imposta integrativa tra i Cantoni in base a criteri di so- stanza (investimenti materiali e costi salariali). Anche il Cantone GE suggerisce di esaminare la possibilità di richiedere una presentazione dei conti conforme allo standard GloBE (cfr.

commento all’art. 197 n. 14 cpv. 2 lett. d).

8.2 Considerazione del GILTI e di misure fiscali unilaterali simili

I seguenti partecipanti alla consultazione sottolineano che le disposizioni costituzionali de- vono poter tenere conto del GILTI ai sensi del diritto statunitense e di simili misure fiscali uni- laterali di Stati esteri.

BS, SH, VD, ZH, IVS.

8.3 Sostegno federale alle misure cantonali volte a rafforzare la piazza economica

Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che la Confederazione abbia il dovere di so- stenere i Cantoni nell’utilizzo dei fondi definendo un pacchetto di misure compatibili a livello internazionale (per es. nell’ambito dell’accredito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo).

Questa richiesta è sostenuta dalla CDCF, dai Cantoni AI, BL, BS, FR, GE, GL, LU, SH, SO, VS, ZG nonché da IVS e Swiss Medtech.

UCS/CDFV chiedono un nuovo capoverso 7 dell’articolo transitorio, secondo il quale il Consi- glio federale stabilisce le condizioni quadro nazionali per le misure cantonali volte a miglio- rare l’attrattiva della piazza economica.

8.4 Richieste di ulteriori analisi

Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono alla Confederazione di svolgere analisi su vari aspetti prima o dopo la riforma.

- AG: il messaggio dovrebbe contenere un elenco il più possibile esaustivo dei principali

fattori che influiscono sul calcolo dell’imposta internazionale determinante, nonché l’im- porto e il motivo dell’imposta integrativa. Si potrebbe così dimostrare agli elettori l’effica- cia non solo della bassa aliquota d’imposta sull’utile di un Cantone ma anche di altri fat- tori, come le riduzioni della RFFA e simili.

- PSS: occorre valutare in modo approfondito gli effetti fiscali e finanziari dell’imposizione

minima proposta, nonché della RFFA, che sarà parzialmente abrogata dal progetto OCSE/G20.

- USS: è necessaria una maggiore trasparenza (calcoli di simulazione) sugli effetti canto-

nali e sulle disuguaglianze.

- ACS: la riforma deve essere valutata alla luce di una verifica dell’efficacia.