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Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 14 pagine
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Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero 443.12
1. dati sul tipo di spese,
2. titolo del film, impresa di produzione e regia,
3. importi e destinatari dei pagamenti, causa giuridica.
3 Ogni anno i servizi televisivi e su richiesta registrati che sono esentati conformemente agli articoli 4 e 5 fanno rapporto spontaneamente in merito alle condizioni determinanti per la loro esenzione e presentano la relativa documentazione.
Sezione 2: Procedura per la promozione della pluralità dell’offerta cinematografica dei servizi su richiesta
Art. 26 Esenzione dall’obbligo di fare rapporto
Sono esentati dall’obbligo di fare rapporto di cui all’articolo 24h capoverso 1 lettera a LCin:
a. i servizi su richiesta con sede in uno dei Paesi dell’Unione europea, se l’offerta cinematografica proposta in Svizzera corrisponde a quella dello Stato di sede;
b. i servizi televisivi che offrono su richiesta per al massimo 7 giorni i film mostrati nel loro programma;
c. i servizi televisivi che offrono su richiesta per al massimo 7 giorni i film contenuti in programmi ripresi da terzi e mostrati inalterati.
Art. 27 Notifica delle richieste a pagamento
(art. 24i LCin)
1 I servizi su richiesta svizzeri ed esteri che sottostanno all’obbligo di notifica di cui all’articolo 24i LCin notificano ogni anno per ciascun film richiesto della durata di almeno 60 minuti:
a. il titolo originale e il titolo nelle lingue ufficiali della Svizzera;
b. i numeri ISAN;
c. i principali responsabili della parte creativa, in particolare il regista;
d. il genere di film;
e. il Paese produttore, i Paesi coproduttori e il Paese con la maggiore quota di finanziamento;
f. le versioni linguistiche in cui è disponibile il film;
g. l’anno di realizzazione;
h. la data di lancio della commercializzazione per ogni tipo di utilizzazione;
i. la durata in minuti;
j. il titolare dei diritti di commercializzazione per la Svizzera;
k. il numero di richieste a pagamento.