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Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 14 pagine

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Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero 443.12

Art. 8 Designazione e facile reperibilità dei film europei

L’obbligo di designare come tali i film europei e di facilitarne la reperibilità è considerato adempiuto se è possibile accedervi direttamente dalla pagina iniziale, segnatamente mediante un riferimento ben visibile con cui vengono pubblicizzati specificatamente i film europei o proposti i criteri di ricerca corrispondenti.

Capitolo 3: Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 9 Film di origine svizzera

1 Sono considerati film di origine svizzera i film svizzeri (art. 2 cpv. 2 LCin) e i film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero.

2 Si considerano prova dell’origine il certificato di origine oppure il riconoscimento della coproduzione da parte dell’UFC.

Art. 10 Terzi indipendenti

(art. 24c cpv. 1 LCin)

1 Sono considerati terzi indipendenti le persone e le imprese che non sono di proprietà o soggetti all’influenza determinante di servizi televisivi, servizi su richiesta, imprese mediatiche o istituzioni di formazione e formazione continua, né vi sono unite da stretti vincoli economici.

2 Le imprese di produzione devono inoltre:

a. soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera b LCin;

b. disporre di un’organizzazione professionale;

c. realizzare da più di due anni film in Svizzera; e

d. aver realizzato, nella media negli ultimi due anni, al massimo il 50 per cento dei loro film su ordinazione per lo stesso servizio televisivo, lo stesso servizio su richiesta o la stessa impresa mediatica.

Sezione 2: Spese computabili

Art. 11 Spese computabili per i film

Sono computabili esclusivamente le spese di cui all’articolo 24c capoversi 1 e 2 lettere a–c LCin per:

a. film di fiction, documentari e film sperimentali della durata di almeno 60 minuti;

b. serie con almeno due episodi e una durata totale di almeno 100 minuti;

c. film di animazione della durata di almeno 5 minuti;