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Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 14 pagine

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Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero 443.12

svizzera non siano oggetto di verifica da parte di una persona o società fiduciaria indipendente e abilitata quale revisore secondo la legge del 16 dicembre 20057 sui revisori, l’UFC può far verificare sul posto i dati dell’impresa da un ufficio di revisione indipendente.

3 Qualora l’ufficio di revisione riscontri difformità sostanziali, l’UFC può obbligare l’impresa ad assumersi le spese della revisione.

Capitolo 6: Protezione dei dati e informazione del pubblico

Art. 36 Protezione dei dati

1 Le cifre sui risultati aziendali notificate all’UFC o chieste da quest’ultimo, segnatamente i dati sui proventi lordi, sulle spese d’esercizio, sulle spese sostenute e sul numero di richieste a pagamento sono confidenziali.

2 Fatte salve le disposizioni sull’esame degli atti nella procedura amministrativa di cui alla legge del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa, possono essere esaminate solo previo consenso dell’impresa da cui provengono.

3 Sono fatti salvi gli articoli 35 e 37.

Art. 37 Informazione del pubblico

1 Ogni anno l’UST pubblica una panoramica su:

a. i film richiesti in base a Paese di produzione, genere di film e tipo di prima commercializzazione;

b. le richieste in base al modello commerciale.

2 Ogni anno l’UFC comunica tramite pubblicazione:

a. quali imprese hanno adempiuto la quota di almeno il 30 per cento di film europei e quali no, e in che modo i film europei sono designati come tali;

b. la somma delle spese computate dai servizi televisivi e su richiesta in base al tipo;

c. la somma degli investimenti posticipati;

d. la somma delle tasse sostitutive riscosse;

e. l’utilizzo della tassa sostitutiva da parte dell’UFC.

7 RS 221.302

8 RS 172.021