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Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 14 pagine
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Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero 443.12
d. film concepiti per la commercializzazione nei cinema o ai festival cinematografici.
Art. 12 Spese computabili per la creazione cinematografica indipendente
(art. 24c cpv. 1 e 2 lett. a‒c LCin)
1 È computabile come spesa per l’acquisto il pagamento effettuato a un terzo indipendente per lo sfruttamento di un film di produzione indipendente all’interno del programma di un servizio televisivo o del catalogo cinematografico di un servizio su richiesta, per un periodo di tempo limitato ed entro una determinata area geografica. La prestazione deve essere fornita sulla base di un accordo scritto con la persona titolare dei diritti sul film. L’accordo può riferirsi a un film già realizzato o ancora da realizzare. I diritti di licenza concessi vanno ritrasferiti al titolare dei diritti entro al massimo cinque anni.
2 È computabile come spesa per la produzione di un film su ordinazione il pagamento effettuato a un’impresa di produzione indipendente per la realizzazione di un film e il trasferimento dei diritti di commercializzazione. I diritti di commercializzazione per lo sfruttamento al di fuori di quello del committente possono essere mantenuti dall’impresa di produzione o esserle ritrasferiti se il relativo prezzo non supera il 10 per cento delle spese di realizzazione.
3 Sono computabili come spesa per la coproduzione i contributi finanziari pagati sulla base di un accordo scritto con un’impresa di produzione indipendente che, su propria iniziativa, realizza un film sotto la propria responsabilità economica e artistica. I diritti mantenuti dall’impresa di produzione devono consentirle una commercializzazione attiva al di fuori dello sfruttamento da parte del servizio televisivo o su richiesta partecipante alla coproduzione. I diritti concessi al servizio televisivo o su richiesta partecipante alla coproduzione vanno ritrasferiti all’impresa di produzione entro al massimo sette anni.
Art. 13 Compensi alle società di gestione autorizzate
(art. 24c cpv. 2 lett. a LCin)
I pagamenti alle società di gestione svizzere sono computabili se riguardano film computabili di origine svizzera. I pagamenti forfettari non sono computabili.
Art. 14 Spese dei servizi televisivi per la promozione e la mediazione di film
(art. 24c cpv. 2 lett. d LCin)
1 Sono computabili come spese per la promozione e la mediazione di film di origine svizzera o per il rafforzamento della piazza cinematografica svizzera, fino a concorrenza di un importo di 500 000 franchi all’anno e per programma televisivo:
a. prestazioni proprie, segnatamente la messa a disposizione di ore di trasmissione nel programma televisivo per pubblicizzare un film di produzione indipendente computabile; la prestazione propria deve essere fornita sulla base di un accordo con l’impresa di produzione indipendente quale titolare dei diritti;