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Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 14 pagine
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Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero 443.12
l’accordo può essere stipulato prima o dopo l’ultimazione del film; la prestazione pubblicitaria deve essere correlata all’inizio della prima commercializzazione;
b. spese per la produzione di servizi di critica cinematografica su nuovi film di origine svizzera nel programma televisivo ed eventuali pagamenti per la cessione di diritti d’immagine;
c. prestazioni a organizzazioni di cultura cinematografica indipendenti, segnatamente:
1. riviste che trattano della produzione cinematografica attuale,
2. archivi cinematografici che conservano prevalentemente film svizzeri e li rendono accessibili al pubblico,
3. festival cinematografici di richiamo nazionale,
4. istituzioni che contribuiscono alla formazione e formazione continua nelle professioni cinematografiche,
5. istituzioni che pubblicizzano in Svizzera e all’estero film svizzeri e coproduzioni riconosciute oppure la piazza cinematografica svizzera.
2 Le spese di cui alle lettere a–c che non avvengono sotto forma di prestazioni in denaro sono computabili secondo le usuali tariffe di mercato o di settore. Sono dedotte le eventuali controprestazioni delle organizzazioni di cui alla lettera c.
Art. 15 Spese per istituzioni di promozione della cinematografia
riconosciute
(art. 24c cpv. 2 lett. e LCin)
1 Sono computabili come spese per istituzioni di promozione della cinematografia i pagamenti alle istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute che vengono interamente utilizzati da queste ultime per promuovere sceneggiature o lo sviluppo e la realizzazione di progetti cinematografici di autori di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a LCin.
2 L’istituzione deve confermare la ricezione del pagamento e l’utilizzo a destinazione vincolata.
Art. 16 Riconoscimento delle istituzioni di promozione della cinematografia
1 Le istituzioni di promozione della cinematografia vengono riconosciute dall’UFC se:
a. applicano criteri qualitativi per selezionare i film che possono beneficiare di un sostegno; e
b. la selezione dei film che possono beneficiare di un sostegno avviene in maniera indipendente dalle imprese soggette all’obbligo di investimento e dalle imprese che realizzano o commercializzano esse stesse film o che sono legate da vincoli organizzativi o finanziari a queste ultime;